345 richiesta del duca veneto, abbandonando le inutili falsificazioni d’altra età, lo sanciva senza equivoci, e l’imperatore Ottone II lo ribadiva pienamente (1). Traverso avveduti negoziati diplomatici era dunque garantita l’integrità dei diritti ducali e assicurata la tutela degli interessi fondamentali del ducato. Ma la politica lagunare superava anche l’isolamento, nel quale volontariamente era stata relegata, e riprendeva più intimi contatti con la vita della terraferma. Le larghe concessioni di domini feudali, guadagnate dalla famiglia ducale in terraferma, con 1’ assenso imperiale, e il conferimento del governo comitale del territorio padovano al prossimo congiunto dello stesso duca (2), sono indici e risultati di assidua opera di riavvicinamento, che rendeva cordiali e intimi i rapporti tra il regno e il governo lagunare. Ai vantaggi, scaturiti da questo paziente lavoro, facevano contrasto gravosi oneri. La politica ducale non aveva abdicato all’ indipendenza nè all’ autonomia di fronte alla sovranità imperiale (3). Essa però non aveva potuto evitare di essere coinvolta nei contrasti e nelle aspre lotte combattute localmente sopra la terraferma nei territori più direttamente sensibili all’interesse veneziano. Non fecero difetto motivi di conflitto, e certo assai più Sergio IV, perchè le rispettive bolle, riferite dal Dandolo sono postume falsificazioni (Cfr. Kehr, Italia pontificia, VII, 2, p. 50, n. 66, 69 ; Rom und Venedig cit., p. 102). Giovanni XIII in occasione della sinodo romana del 967 concesse il pallio al patriarca Vitale, figlio del doge, (Cfr. Kehr, Italia pontificia, VII, 2, p. 50, n. 65), la cui elevazione all’alta carica non sembra troppo anteriore a tale epoca (Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 138 : clericum devovens, Gradensem paXriarcam postmodum fieri promovit). (1) Con diploma del 974 (M. G. H., Diplomata reg. et imp., II, 84 sgg., D. 0. II, n. 71). (2) Cfr. Zorzi, Il territorio padovano cit., p. 49 sgg. (3) Ritornando alla lezione dei testi lotariani, l’interesse veneziano non era avvantaggiato rispetto ai benefici delle successive conferme. Clausole onerose sono riprodotte integralmente e con significato assai più grave. È introdotto l’onere del quadragesimo ed è ripetuta la corresponsione del censo annuo, che prende figura di tributum da esser pagato in lire pavesi al fisco regio, mentre si lascia cadere ogni allusione al concetto di proprietàs. Cfr. sopra queste ed altre variazioni, nelle quali però non si può ravvisare il riflesso di una tendenza di assorbimento del ducato da parte dell’autorità imperiale, Fanta, Die Vertràge cit., p. 70 sg. ; Cessi, Dal pactum cit., p. 38 sgg.; Solmi, L’amministrazione cit., p. 96 sg., 100 sgg.