Libro III. Capitolo U. Sisto IV. 1471-1484. pontificio (li appello per l’inquisizione, e ciò ad evitare i frequenti ricorsi a Roma, spesso fatti soltanto come scappatoia e per para lizzare il corso giudiziario.1 Malgrado tutte queste misure di prudenza emanate dalla Santa Sede continuò nella Spagna la inescusabile crudeltà e ingiustizia contro le persone chiamate in giudizio. Sisto IV per porvi un rimedio il 2 agosto del 1483 emanò le seguenti disposizioni: 1" I -t sentenza di appelli in Roma ha valore legale anche nella Spagna 2° I penitenti timidi si assolveranno in segreto. 3° Gli assolti un volta non dovranno più venir molestati. Infine Sisto IV intini; espressamente ai sovrani di Spagna di lasciare i pentiti nel tran quillo possesso dei loro beni, a Siccome soltanto la misericordia < rende a Dio somiglianti, noi preghiamo ed esortiamo il re e la re gina per l’amore di Gesù Cristo, a volere imitare Colui, del quali è proprio l’usar misericordia e sempre perdonare. Abbiano per tanto pietà di quei loro sudditi della città e diocesi di Siviglia, i quali ravveduti dei loro errori implorano misericordia ».2 Il governo spagnolo rimase altamente disgustato della dispo zione di Sisto IV riguardo agli appelli e mettendo avanti minar della peggiore specie seppe muovere il papa a revocare nell’agos stesso quell'ordine e a nominare capo del nuovo istituto un prelato spagnolo come inquisitore generale. «Questi doveva dirigi tutta la cosa inquisitoriale, poteva delegare ad altri il suo man dato apostolico, e in particolare ricevere, in luogo del precedei!, ufficio di ciò incaricato e come rappresentante del papa, le ap pellazioni dirette alla Santa Sede».3 La nomina del primo inqui si t or e generale nella persona del priore dei Domenicani di Sani Cruz, Tommaso de Torquemada,4 avvenne il 2 agosto del 14SS. 1 Llokente I, 181 ; IV, 411-412. Grisab 562. Schirrmacher VI, 621. Scita fer 43. Hinsohitts VI, 355. il quale osserva: «Questa misura era evidentemeni' stata desiderata dal re per tener lontano per quanto fosse possibile l’intìuen di Roma dall’inquisizione locale, e mentre essa era favorevole da un lato aneli' agli accusati in quanto che cosi non avevano più da portare i loro ricor? fuori del paese, poteva però dall’altro canto presentarsi perniciosa, perchè utduro procedere degli inquisitori spagnoli veniva a escludersi un intervento al quanto mitigante del papa nell'ultima istanza. Per sè però questi con la del> Razione del giudice inappellabile ili seconda istanza non aveva certo rinun ziato al suo diritto di giudice supremo, ed era perciò sempre in diritto 11 ! concorrere con esso dal canto suo accogliendo e decidendo gli appelli a 1U1 indirizzati ». 2 Llorente IV, 407-421. Cfr. Hefelk. Xiliuues 287 ; P.aumstark, IsabrH'1 ron Kastilien, Freiburg 1874, 98; Roh*bacher-Knopfleb 69; Gams III 3, 20. 3 Grisar 563. IIefele, Ximcncs 288. * Cfr. su costui Barthélemy. Brreurg hist. IV, Paris 1S75, 170 s. L’istri' zione del Torquemada dell’anno 1484 presso Iìeuss. Instruktwnrv 1 ss.: aneli dai documenti qui stampati (p. 67 prescrizione dell’abiura e p. 70 giurameli* di assoluzione) risulta chiaro il carattere prevalentemente ecclesiastico dell111 quisìzione spagnola.