Carattere dell’Inquisizione spagnola. ina per il momento solo per ( 'astiglia e Leon.1 Con breve pontificio del 17 ottobre del 1483 la sfera giurisdizionale del Torque-mada fu estesa anche all’Aragona, a Valencia e alla Catalogna.2 Al £ rande inquisitore fu poi posto a fianco anche un consiglio speciale d'inquisizione principalmente onde si potesse dar più agevolmente corso agli appelli. Il Torquemada istituì questo consiglio « in forza dei pieni poteri conferiti a lui dal papa per delegazione della sua autorità ». Sisto approvò l’istituzione di questo consiglio." Spesso ni è voluto vedere nei consiglieri che lo componevano niente altro die ufficiali dello stato, ma a torto. Essi erano bensì anche ufficiali dello stato, ma solo in seconda linea. In quanto tali essi ricevevano naturalmente dal re la loro giurisdizione civile; mancavano intanto di ogni potere ecclesiastico, finché questo non veniva loro confe-i to dal delegato. Il grande inquisitore era di nomina regia, ma riceveva la sua giurisdizione ecclesiastica sempre in forza di breve apostolico.* Dietro sua proposta il re nominava i consiglieri, che ricevevano la giurisdizione ecclesiastica solo mediante ¡’approvatone del grande inquisitore, il quale in tal guisa trasferiva ad essi la sua autorità apostolica.3 Così l’inquisizione spagnola si presenta come un istituto misto con carattere prevalentemente ecclesiastico.0 Ciò mostra anche la 1 Llorente I, 109; Rodrigo II, 79; Hinschius VI, 352, il quale osserva: « I*er tal modo i sovrani avevano ottenuto da Sisto IV — la cui incertezza ri-(■etutamente manifestata circa le sue disposizioni di cui si è finora discussa riceve una spiegazione solo dal fatto, ch'egli voleva da una parte mantenersi ürfo ai sovrani mentre dall'altra voleva per quanto fosse stato possibile conservare alla Sede pontificia molta autorità riguardo all'andamento dell’inquisizione — avevano ottenuto adunque che per ora venisse posto alla direzione ilell’inquisizione per tutte le loro terre un dignitario ecclesiastico indigeno a loro devoto, al quale spettava pure la scelta degU altri inquisitori e che con »'iò venisse loro assicurata una larga influenza sull’inquisizione, anche a vaneggio dei loro interessi dinastici ». Quanto badasse il potere regio nella Spagna ¡1 far si che anche l’antica inquisizione non avesse a dipendere da Roma, rilevasi dagli avvenimenti del 1475. circa i quali cfr. Americ. hist. Rewieiv 1895 (Jahresbericht il. Oegch.-Wiss. für 1895), III, 50. 1 Bull. ord. Praed. Ili, 622. Cfr. Rodrigo II. 101 s.: Hinschius VI, 352. 3 Rodrigo II, 163 s. Schäfer 44 s. 1 Oltre le testimonianze allegate dal Rodrigo cfr. ancora i passi di !.. A. I'aramo e Carena presso Grisar, 564 n. 2. Cfr. ora anche Hinschius VI, 355. s Rodrigo loc. cit. (ìrisah 564. 5 10’ tutto merito del Rodrigo di aver dimostrati.' nella sua oliera — certo alquanto vasta di piano e bisognosa qua e là di correzioni — che il concetto del-■’inquisizione spagnola come una pura istituzione dello Stato è insostenibile. L’erudito spagnolo riassume così la sua opinione: «I tribunali del Santo Officio non avevano in sè alcun carattere laico. Essi erano tribunali ecclesiastici per rispetto alle cause delle quali giudicavano, e alla autorità che li aveva istituiti. Tenendo poi conto della delegazione regia conferita ai giudici, può dirsi che abbiano avuto un carattere misto» (I. 276); cioè: «l'inquisizione spagnola era un tribunale ecclesiastico, ma fornito di anni regie», l/idea che l'inquisi-