552 Libro I. Leone X. 1513-1521. Capitolo 12, 2. Fin dal 16 settembre 1516 tutte le disposizioni concordatarie furono estese anche alla Bretagna e alla Provenza. 1 Poiché, sotto pena di nullità della collazione, nel concordato era stabilito che fosse da indicarsi esatt amente il vero provento dei benefizi, Leone X sperò per del tempo di potermi attaccare onde far riuscire il ristabilimento delle annate, ma invano perchè in questo punto Francesco I non mostrò la minima arrendevolezza.2 Leone vi si adattò. Altrettanta fermezza manifestò il re di fronte alla violenta opposizione fatta al concordato dal clero, parlamenti e università, per rompere la quale e per dare all’intiero accordo un carattere solenne il più possibile Leone X ridusse il concordato, da lui già pubblicato ai 18 d’agosto del 1516,3 in una bolla, che sottopose all’approvazione del concilio nell’undecima sessione del 19 dicembre dello stesso anno. A meraviglia del papa e dei padri del concilio gli invitati francesi non intervennero a questa seduta e, come ci fa sapere Paris de Grassis, diedero il loro consenso « in segreto .4 Essi mancarono certo dietro avviso da Parigi, ove si prevedeva la tempesta parlamentare, poiché nella medesima sessione dove-vasi promulgare anche l’espressa e solenne abolizione, da lungo tempo preparata,5 della prammatica sanzione. La costituzione6 sul concordato francese fu letta dal vescovo d’Isernia. In essa il papa rileva che il patto godeva già piena forza giuridica in virtù dell’assenso suo e dei cardinali, ma che lo si sottoponeva anche all’approvazione del concilio perchè avesse più forte stabilità. Il Papa fa risaltare inoltre il suo dovere di conservare la Chiesa e la sua unità; indi dà uno schizzo dei preliminari storici del concordato da Pio II in poi. Con retorica profusione se ne esalta l’utilità in contrapposto abbassandosi al possibile il diritto di elezione tanto completamente sacrificato. Si afferma poscia che la restaurazione della pace e del diritto comune in Francia significa tale guadagno per la Chiesa e per lo Stato che nessun sacrificio è troppo grande al confronto. La vivace descrizione degli abusi connessi coll’elezione dei vescovi e degli abbati doveva servire per spiegare come si potesse criticare con tanta inesorabilità simile istituzione. Simile paralogismo non poteva certo persuadere gli assennati, 1 Manoscr. Torrig. XXVI, 177. 4 Mai>Ei.iN, De conventu Bonon. Ili ss. e Mèi. d'archéol. XVII, 350. Cfr. He-kele-Hebgenbòther Vili, 674; Gérardin, Bénéj. eecl. 85 s. 3 Bolla Primitiva Ecclesia, Dai. XV Cai. Sept. 1516 : Hardoeix IX, 1810-1825. Bull. V, 664 ss. * Vedi Madelix, De conventu Bonon. 87-88. 6 Cfr. Sanudo XXII, 471, 524. 605; XXIII, 173. * Divina disponente clementia del 19 dicembre 1516: Hardouin II, 1819 a 1S29 e Bull. V, 678 ss.