334 della cosa pubblica era chiamato (942) un altro Candiano, il terzo di nome Pietro, figlio dell’ omonimo predecessore (1). Per singolare coincidenza il risorgere della fortuna dei Candiano si accompagnava a stati d’animo e a situazioni più o meno inquiete e bellicose, sia che queste reclamassero uomini atti a fronteggiarle, sia che l’insofferenza umana alimentasse uno spirito ereditario d’avventura. Cosi agli inizi del suo reggimento, probabilmente anche con le armi, il terzo Candiano dovette respingere le molestie, che nuovamente partivano dal patriarcato aquileiese contro le terre ducali. Cruenti litigi di confine, sconsiderate rappresaglie a mano armata sopra la viciniore isola gradense avevano inasprito ed esasperato i rapporti, irritando l’animo di chi per naturale indole non sembrava alieno dal proposito di respingere la violenza con la forza. L’incidente fu composto nel 944 per intervento del bonario Marino, il vecchio patriarca gradense, la cui missione parve esser quella di esercitare opera conciliatrice e di pace. La rigidità e l’intransigenza politica del governo non erano da tutti giudicate vantaggiose agli interessi veneziani. Il patriarca s’assunse il compito di moderarle con giusta equità, subordinatamente, s’intende, a garanzia e impegno di rispetto e di incolumità delle terre e degli interessi ducali da parte dell’aggressore (2). Ancora una volta l’esperienza suggeriva a precisare localmente forma e contenuto del consueto patto vicinale secondo le necessità di tempo e di luogo (3). Nessuna iniziativa ostile era partita dal duca veneto per confessione dello stesso aggressore, il patriarca aquileiese Lupo. Il duca era responsabile soltanto di aver prolungato il conflitto, per cause imprecisabili, con sentimenti di asprezza, assai più di quanto non avesse fatto il suo omonimo predecessore e padre in occasione della crisi istriana, in circostanze assai più gravi. La tenace inflessibità da lui opposta agli sforzi conciliativi del mediatore rivelava la natura (1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 134 : successit Petrus Candianus, anledicti Petri ducis filius. In questa ritmica alternativa si rivela la funzione moderatrice di equilibrio dell’assemblea popolare tra i contrasti e passioni delle clientele famigliari. (2) Il testo è pubblicato in Uohklli, Italia sacra, V, 42 ; Kandler, Cod. dipi, istr., I, s. a. 944. Cfr. Paschini, Storia cit., I, 192. (3) Sopratutto in rapporto al cap. 1 del Pactum Lotharii, che, rinnovato dai successori, era regolarmente in vigore.