Libro I. Leone X. 1513-1521. Capitolo 12, 2. La prima e più importante disposizione del concordato 18 agosto 1516,1 che si estendeva al regno francese, al Delfìnato ed alle contee di Die e di Valentinois, riguardava la provvisione delle sedi vescovili. Togliendo la prammatica sanzione e il diritto di elezione dei capitoli cattedrali, il concordato dava al re pro tempore di Francia il diritto di nomina per tutti i vescovadi vacanti. Dal candidato, di cui doveva farsi il nome al papa entro sei mesi dalla vacanza, si richiedeva che fosse maestro o licenziato in teologia o diritto, avesse almeno 27 anni e anche nel resto fosse persona idonea. Se il nominato dal re ha le qualità necessarie, il papa lo conferma; nel caso contrario il re ha il diritto di nominare entro tre mesi altra persona adatta ; ma se ciò non si fa o la vacanza avvenne in Roma per la morte del titolare, il papa con piena libertà provvede al posto. * Il re può nominare anche congiunti e persone di nobile condizione nonché dotti regolari riformati, i quali non possono conseguire gradi accademici. Il medesimo diritto di nomina fu concesso al re anche per le abbazie e priorati, ma qui poteva venire in questione soltanto un membro del rispettivo Ordine, che avesse almeno 23 anni. Sono eccettuati i capitoli di chiese, monasteri e priorati, i quali presentino un privilegio speciale della Santa Sede sul loro libero diritto d’elezione. Mediante il concordato vennero totalmente abolite le aspettative e riserve, mentre subirono forte limitazione le provvisioni per benefizi di altri collatori, eccettuato il re. Ogni pontefice, una volta sola però durante il suo pontificato, ha il diritto di largire aspettative in modo che gli spettino una collazione se si tratta del diritto di conferire 10 benefizi, due invece se di 50 o più benefizi. Tutte le questioni di diritto, ad eccezione delle eausae maiores, debbono sbrigarsi nel proprio territorio presso i giudici competenti. Allo scopo di evitare frivoli appelli andrà mantenuto rigorosamente il corso delle istanze, nè si faranno appellazioni diretta- 1 II concordato francese fu pubblicato molte volte, come ad es. in Har-Douin XI, 1867 ss.; Mùnch I, 226 ss.; Nussi 20 ss. Largo sommario in Hefele-Hergenròther Vili, 663 s. e Bohrbacher-Knòpfler 464 s. Sulla varia disposizione e divisione dei singoli articoli v. Bauer 234. L'esemplare originale del concordato francese usato da Leone X fu da me scoperto nell’A r -c li i v i o segreto pontificio. È scritto su pergamena, ha la forma d’un piccolo fascicolo in folio, legato in seta bianca : sul davanti in magnifica miniatura le armi £di Leone X e di Francesco I. Il sigillo di piombo pende da una fettuccia di seta giallo-rossa. Credo di riconoscere chiaramente la mano di Leone X nelle note marginali, che sono come una specie di sommario: è di interesse soltanto la notizia marginale in f. 12 relativa al punto de vero valore esprimendo : essa dice : * De espressione veri valori«, de quo nil fieri dicitur in Gallia. 2 In Francia fu contestata la validità di questa riserva: v. Hikschies III, 164, n. 7.