Il breve al Caetano del 23 agosto 1518. in virtù di plenipotenza papale da tutte le autorità ecclesiastiche e temporali, eccettuato l’imperatore, sotto comminazione della scomunica latae sententiae e d’altre pene, che carcerino e consegnino Lutero ; che se qualcuna di queste autorità concederà a Lutero ed ai suoi seguaci comunque sia asilo, aiuto, consiglio e favore, il suo territorio, ove vi metta piede Lutero, sarà soggetto all’interdetto. Questi ordini del Caetano, in particolare quindi anche quello « della traduzione » (mandata requisitionis), sono da eseguirsi dalle autorità senza esitare e ipso facto. Agli obbedienti si dà l’aspettativa di ricompense a giudizio del legato. 1 Il procedimento più rigoroso contro Lutero delineato in questo breve è motivato dalla notorietà e inescusabilità del suo agire. Perfettamente pesata la gravità della situazione, Roma s’era decisa di usare tutti i mezzi a sua mano per opporsi al pericoloso movimento. Essendosi certi dell’aiuto di .Massimiliano, a buon diritto si poteva sperare di riuscire ben presto allo scopo, qualora il vecchio imperatore rimanesse in vita. Contemporaneamente al breve 23 agosto 1518 pel Caetano uscì anche una lettera del papa al principe elettore di Sassonia, che lo 1 Cfr. K. Müller, Prozess 63 ss., il quale espone come il breve risponda correttissimamente ai priucipii dominanti ed alla prassi del diritto canonico, come non possa parlarsi di « enormità », che si trovarono per ignoranza dei concetti e massime canoniche i nemici delta genuinità dal Ranke in poi, e che quindi non v’ è la minima ragione per ritenerlo spurio. Il breve ha « avuto anzi tutto lo scopo di rendere possibile un procedimento quanto più rapido e sommario col fissare il notorio e carcerando Lutero », (cosa escogitata solo come « misura di sicurezza e non come il principio dell’ inflizione della pena ») Möller 66. Quanto alla seconda missione del Caetano di poter dichiarare eretico Lutero e seguaci nel caso che il primo non venisse nelle sue mani, il Müller espone che neanche qui si ha lo scandalo, ohe vi pigliarono degli autori protestanti. « Il breve non designa Lutero per eretico, ma dice semplicemente : 1° il papa avere sentito come Lutero predichi cose eretiche; 2° l’uditore Girolamo avere dichiarato eretico Lutero; 3° il Caetano potere in un caso specificato dichiararlo eretico scomunicato: la frase scandalosa non è quindi neanche usata». «Poi va notato che, stando al breve, il Caetano può prendere quelle misure soltanto se Lutero non eseguisca la citazione di comparire avanti a lui e se si sottrae ai tentativi delle autorità di consegnarlo, in altre parole se si sia reso reo di contumacia col legato. Ora anche tutto questo risponde perfettamente ai principii dominanti ed alla pratica del diritto canonico >. « Solo così la missione del Caetano compare nella sua vera luce. L’uditore G-irolamo aveva stabilito la diffamatio, in séguito a che Lutero era stato citato a Roma. Ma frattanto ora risultata al papa stesso la notorietà dell’eresia di Lutero ed ora perciò si dà incarico al Caetano di citare un’altra volta avanti a sè Lutero per indurlo alla sottomissione e con ciò strozzare la cosa o per consegnarlo a Roma per sentirne il giudizio o finalmente,* qualora non venisse e non lo si potesse avere in mano, per tosto dichiararlo pubblicamente in nome del papa eretico e scomunicato. Così il processo sarebbe finito, perchè col notorium judicii non potevasi appellare » (Müller 67-68).