478 Libro II. Alessandro VI. 1492-1503. Capitolo 6. più che rispondere ai rimproveri che gli moveva il papa sulle prediche del violento domenicano, come anche sull’ostinato attaccamento dei Fiorentini al loro profeta e all’alleanza francese. «Una siffatta ribellione all’autorità — così Alessandro VI all’inviato fiorentino il 25 febbraio 1498 — non la soffrirebbero nemmeno i Turchi!» e apertamente minacciò di fulminare l’interdetto su Firenze.1 Il giorno appresso egli sottoscrisse un breve ai Fiorentini nel quale si diceva : « Allorché noi avemmo notizia dei perniciosi errori che spargeva il figlio dell’iniquità, Girolamo Savonarola, gl’ingiungemmo di astenersi completamente dalla predicazione e di presentarsi innanzi a noi per discolparsi e fare ammenda. Ma egli non obbedì. Poi gli ordinammo sotto pena di scomunica di unire la congregazione di S. Marco alla toscano-romana di recente costituita; ma anche allora si ricusò dii obbedire, incorrendo così ipso facto nella censura minacciata. Noi allora facemmo pubblicare la scomunica nelle! principali chiese della vostra città, dichiarando pubblicamente, che un’eguale censura incorrerebbero tutti coloro che ascoltassero, discorressero o trattassero col predetto fra Girolamo. Ora poi apprendiamo com’egli con grande pregiudizio della religione e delle anime continui tuttavia a predicare, avendo in non cale l’autorità della Sede romana e dichiarando invalida la scomunica. Perciò noi vi comandiamo in virtù di santa obbedienza, che sotto buona custodia ci mandiate il detto fra Girolamo, che noi promettiamo d’accogliere paternamente se tornerà a penitenza poiché noi non vogliamo la morte, ma la conversione del peccatore. 0 almeno separatelo come un membro corrotto dal resto del popolo e tenetelo chiuso e custoditelo affinchè non possa parlare con alcuno e seminare zizzania. Che se voi ricusate di obbedire a questi comandi allora per conservare l’onore e il prestigio della santa sede romana noi saremo costretti a ricorrere all’interdetto e ad altri rimedii ancor più efficaci».2 Il breve adunque non conteneva ancora l’interdetto ma solo la minaccia del medesimo. Un secondo breve imponeva ai canonici del |duomo di non permettere più in alcun modo al Savonarola di predicare. Quindi anche questa volta il papa si limitò a ciò ch’era puramente necessario. Il suo procedere era del tutto legittimo poiché il Savonarola era incorso nelle pene ecclesiastiche e, secondo le leggi allora riconosciute, anche solo perchè era religioso il papa poteva la buon diritto esigere che egli venisse consegnato 1 Gherardi 180 s. ; cfr. Pellegrini in ArcU. d. Soc. Rotti. XI, 721. Per lft corrispondenza in quei giorni deirambasciatore Bonsi col Consiglio dei Dieci-comunicata dal Ghekardi 178 ss. cfr. Lucas 298 ss. Altre cose dalla metà de marzo in poi, presso Gherakm 002 ss. ; Ltjcas 318 ss. 2 V. VlLLABI 112, LXVI-LXH.