Concessioni politico-ecclesiastiche fatte da Giulio II. 8i>9 dovevano venire toccati tanti interessi. Bisognava accingersi in primo luogo a ciò che più era vicino e costituiva la condizione preliminare per dar principio alla riforma.1 Ma come vicario di Cristo, si obbietta, egli non avrebbe dovuto condurre guerre di sorta. Questa concezione, espressa già da più d’un contemporaneo,2 prescinde affatto dalla duplice posizione assunta dal papato nel suo storico svolgimento. Cominciando dal secolo ottavo i papi furono non soltanto rappresentanti di Cristo, ma anche principi di un dominio temporale. Come tali essi avevano piena facoltà, al pari d’ogni principe secolare, di tutelare il loro buon diritto contro ogni ostile invasione, anche con le armi se ciò fosse necessario. I grandi papi del medioevo propriamente detto, vennero più volte a trovarsi in questa situazione. Persino un santo come Leone IX non ebbe scrupolo di recarsi al campo di guerra. Si suppone naturalmente sempre che non si tratti di assalto ma. di difesa e della tutela del buon diritto.3 Tale presupposto s’avvera del tutto nel caso di Giulio II. È innegabile che al tempo del suo esaltamento al trono i diritti dello Stato della Chiesa erano sensibilmente pregiudicati e che anche più tardi la libertà della Santa Sede venne più volte dai suoi nemici fieramente minacciata. I tempi in generale eran tali, «che bisognava essere o incudine o martello».4 Così fu che Giulio II potè affermare apertamente innanzi a tutto il mondo essere la restaurazione dello Stato della Chiesa l’intento della sua politica.5 All’estero, dove le cose italiane non si conoscevano da vicino, si prese certo da molti forte scandalo per il procedere guerresco del papa, mentre in Italia l’opera politica di Giulio II veniva quasi generalmente riguardata come un’azione indispensabile e benefica per la Chiesa e per la patria.0 1 Cfr. Roiikbacher-Knöpfler 427. Art a u d-Montob IV, 214. Ferrata, L’opera diplom. pont. 15 s. Sull'importanza dello stato ecclesiastico per le condizioni interne della Chiesa in genere vedi Ranke, Päpste I6, 270. 2 Cfr. le dichiarazioni del giurista romano Makio Sala moni nel sdo scritto De principatu ; Cian, Un trattatista del « Principe » 16 s. e del lorenese Filippo de Vignetjixes, Gedenkbnell 235 ; cfr. Areh. stor. Mal. App. IX (1853), 237. 3 Cfr. le argomentazioni del Bellarmino, De potestate ». pontif. c. II, ristampate presso Iìaynald 1513, n. 12. Vedi anche Novaes IV, 162 s. De Mai-8tre, Du Pape 210 s. Assai notevole è pure quanto circa la suddetta questione osservava già il contemporaneo Inghirami ; vedi Fka, Notizie 59. Cfr. anche Jovius, De vita Leonis X. lib. II, 33. * Giudizio di Burckhardt. Cultur I3, 122, con espressa relazione a Giulio II. 5 Ranke, Päpste le, 37. 6 Cfr. KxacDko, Jules 11 284-285; B. Röse in Allff. Enzyklopädie di Ersch u. Gruber, 2“ sez. XXVIII, 342s.; Gagliardi, Julius IT. 274s.; «È opera di Giulio II che la Chiesa nelle tempeste dei secoli venuti dopo disponesse nuovamente d’un possesso temporale e d’un’autorità politica fortemente aumentata e le campagne belliche e tutto l’atteggiamento di mondo, che le età venture