230 distanza, è troppo perfetto (1). Trascorso l’attimo della sua ipotetica effimera esistenza, scompare per affacciarsi permanentemente nella vita dello stato, quando la lenta opera ricostruttiva ha compiuto il suo ciclo. Dopo il rivolgimento promosso dalla sedizione militare, dopo la parentesi quinquennale di presumibile carattere bizantino, a seguito di nuovo tumulto, nel quale l’aspetto militare si confonde con quello popolare, riappare l’intervento anonimo di ima massa inorganica e non definita nell’esercizio delle funzioni, che si arroga. Essa è costituita dai Venefici, e precisamente dai Venefici convenuti a Malamocco, da quei Venefici, che rivendicano il diritto di rappresentare tutta la nazione, senza averne ottenuto il mandato (2). Un ordine sistematico, sia pure transitorio o per esercitare determinate funzioni, non sussiste. I Venefici, convenuti senza precisa figura giuridica o prerogativa definita, sono chiamati a prender atto del successo di una rivolta e regolarne le conseguenze, arrogandosi il diritto di designare il successore. Il voto popolare, che legalizzava il potere di questo, era risultato di sedizione, di atto arbitrario e violento degli stessi ribelli, non emanava da organi, che nella loro attività saltuaria mantenessero continuità di funzione. L’ assemblea elettorale, costituita in queste circostanze, dopo la ratifica del titolare, ha cessato dal diritto non solo di funzionare, ma anche di esistere, perchè non investita di alcun legittimo potere. Al diritto di investitura collettiva iniziale, l’eletto tosto sostituiva il diritto personale di esercizio del potere. L’intervento popolare scompariva, nè godeva di ulteriore prerogativa, ogni potere sovrano essendo assorbito dal duca, che lo esercitava, nell’ordine costituzionale e nell’ordine amministrativo, per virtù di un diritto assoluto della sua figura, non per delega d’altra podestà, sia pure implicita o presupposta nell’atto di convalida (3). Tra questo e l’assunzione dei poteri da parte dell’eletto non perdurava continuità nè di forma, nè di sostanza. Il diritto popolare si esauriva nella rivolta: di questa la scelta del duca era l’ultimo coronamento. L’effettivo (1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 91. (2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 97 sg. (3) Nos quidem Agnellus et Justinianus per ditñnam gratiam Venecie provincie duces (Gloria, Cod. dipi, pad., I, 6 ; Documenti cit., I, 72).