448 Libro II. Alessandro VI. 1492-1503. Capitolo 5. quali dodici almeno abbiano gli ordini maggiori, il numero dei cavalli a trenta. Ai saltimbanchi, ai giullari e ai musicanti è proibito l’ingresso nei palazzi dei cardinali, nè quivi saranno impiegati in qualità di donzelli fanciulli e giovanetti. S’insiste molto sul dovere di risiedere in Curia. Le spese per i funerali d’un cardinale non debbono pltrepassare i 1500 fiorini. Queste disposizioni già ci mostrano quali abusi si fossero introdotti nel collegio cardinalizio, ma ancor più a fondo nelle condizioni scompigliate di allora ci lasciano vedere gli ordinamenti riguardanti gl’impiegati pontifici, i quali si rendevano rei specialmente di esorbitanze nelle tasse. Anche la venalità degli uffici doveva essere abolita. Riguardo alla fabbrica della chiesa di S. Pietro vengono date prescrizioni precise tanto circa il patrimonio come circa il personale addetto alla fabbrica. Altri serii malanni sono messi a nudo dalle disposizioni concernenti le aspettative e le riserve e da quelle contro i concubinarii. A questo proposito viene stabilito che ogni prete, anche il prelato più altolocato, debba entro il termine di dieci giorni dall’emanazione della bolla di riforma metterla in esecuzione; in caso contrario il colpevole perde dopo iun mese il suo beneficio e diventa inabile a conseguirne altri. La bolla rinnova poi il divieto di appropriarsi i beni rigettati dal mare e regola la provvista di granaglie per la capitale pontificia per tornare poi su cose ecclesiastiche. Così fra l’altro vengono dichiarati nulli i voti solenni omessi da fanciulli. Altre disposizioni concernono la concessione di decime a principi secolari, l’abuso delle commende e i disordini nei conventi maschili e femminili. Assai ampiamente vien trattata la riforma della Cancelleria apostolica e vengono presi i più severi provvedimenti contro i grandi e molteplici abusi quivi introdottisi. Così per es. un segretario non può accettare nulla oltre alla tassa prescritta, anche se spontaneamente gli si volesse dare qualche cosa. Che se ha accettato, restituisca la cosa o la passi ai poveri. Ogni specie di venalità viene proibita nel modo più severo.1 i Sulle falsificazioni avvenute nella Cancelleria cfr. v. Hofmann, Forsch. I, 234. che in proposito osserva come il materiale riferito permetta « la c0"' clusione abbastanza sicura, che anche sotto questo riguardo il pontificato Alessandro VI forma l’apogeo della corruzione ». Nel settembre del 14!>7 Al*s sandro VI procedette contro il segretario pontificio Bartolomeo Florido coni falsatore di bolle : egli fu trattenuto in dura prigionia a Castel S. Ange ■ dove mori il ‘33 luglio 1408 : cfr. Rodocanaohi, Le château Saint-Ange 43 ■ In Ardi. d. Soc. Rom. di st. ¡>atr. XXX (1907) 243-248 .Chlier ricorda una font» per l’organizzazione della cancelleria apostolica: Appunti, sul libro di « di un abbreviature di parco maggiore (Archivio segreto p o n t i f i c 1 " ' Misceli. Arm. XII, vol. 178.