Giulio II come reggente dello Stato pontificio. 679 un’apposita prefettura, la quale era in certo modo come un ministero d’agricoltura, di commercio frumentario e approvvigionamento. 1 Fu parimenti Giulio II che creò l'ufficio venale degli agenti per la provvigione delle granaglie.2 La stessa circostanza, che la provvista delle derrate più importanti per la vita veniva a (Soffrire per la generale mancanza di sicurezza del mare e delle vie, spiega come malgrado ogni ostacolo i papi volgessero le loro cure all’agricoltura della Campagna romana. A questo proposito Giulio II potè vantare non piccoli successi- Sotto il suo pontificato le condizioni della Campagna migliorarono del tutto decisamente. L’amministrazione prediale potè prendere un andamento più regolare e in ciò egli fu favorito dal fatto, che al suo tempo i dintorni di Roma andarono esenti da passaggi di grandi eserciti e dall’avere le contese dei baroni rimesso della loro violenza. In tali condizioni vennero rinnovate con miglior successo le prescrizioni di Sisto IV per il progresso dell’agricoltura e le limitazioni del puro pascolo. In pari tempo Giulio II stabilì pene severe contro i proprietarii di fondi, che impedissero ai coloni di portare sul mercato di Roma il grano, all’infuori di quello necessario al loro sostentamento.3 Con Giulio II comincia nello Stato pontificio l’epoca d’una stabile e continua proprietà fondiaria, che però certo non significa la accentrata e diretta amministrazione nel senso moderno.4 Di grande rilievo per il governo del dominio della Chiesa fu un breve del 22 luglio 1506, nel quale vengono condannati con estremo rigore tutti gli abusi d’ufficio, le oppressioni e le ingiustìzie che venissero commesse nello Stato pontificio da parte dei governatori sì laici che ecclesiastici, e si fa obbligo a tutte le autorità governative e comunali di sottostare ad una revisione annuale da parte della commissione camerale.5 Quasi oppresso da cure politiche ed ecclesiastiche, pure Giulio II trovava sempre tempo per il governo dei suoi stati. Nell’anno 1 Benigni 27 ss. 2 Vedi qui sopra 075 n. 1. Cfr. Tomassetti, Campugna I, 212, dove 'Odo ricordate anche altre disposizioni per l’approvvigionamento di Roma. Gottlob, Cam. ap. 251. Benigni 29. Cfr. Pfeuter-Ruland, Pestilentia "» nummis (Tnl>. 1882) 13 s. V. inoltre XiAUREnt. Pabmeniits 300 e Rodoca-naciii. Corporations I, Ci) e le opere da noi citate al voi. II, 015 s., n. 0 di p. f>14. 3 Keumont III 2, 289. Hillebrand, Italia II, 162 ; cfr. anche Abdant, l‘al>e* et Paysans (Paris 1891) 44: Gottlob in Uistor. Jahrbuch XA I (1895), 131 s. e Benigni 29. Citpis 107 ss. 4 Gottlob in Btaatsleieìkon del Bbuder III. 795. * Bull, v. 418. Gottlob, Cam, ap. 120 s., 145, 170 circa altri provvedimenti riforma. Il 20 dicembre 1507 Giulio II rinnovò la bolla di Sisto I\ a fa-'ore del diritto di testare dei curiali : BuUa Iulii Pape Secundi conflrmatoria bulle Siiti Quarti Pontifici* Maximi de tentando, s. 1. et a., Biblioteca di Stato in 'Monaco, J. Can. F. 169.