460 Libro II. Alessandro VI. 1492-1503. Capitolo G. nel duomo sotto pena d’incorrere la propria indignazione.1 Quel frate, che aveva tante difficoltà, per rispettare gli ordini del suo maggior superiore ecclesiastico, annuì subito a questa indebita ingiunzione dell’autorità civile. Il 17 febbràio il Savonarola salì nuovamente il pergamo e predicò per tutta la quaresima. Fin dalla prima predica egli dichiarò che il papa non poteva ingiungergli nulla che si opponesse alla carità cristiana o al Vangelo. « Quando non v’è alcun dubbio — dichiarava allora il Savonarola — che un comando dei superiori si oppone ai comandi di Dio e specialmente al precetto della carità cristiana, in tal caso nessuno deve obbedire, poiché sta scritto: tu devi obbedire piuttosto a Dio che agli uomini. Ma se la cosa non è evidente e un qualche dubbio rimane, circa l’essere o no contrario il comando dei superiori a quello di Dio, allora bisogna obbedire ai superiori».2 La teoria quivi esposta intorno all’obbedienza, che i sudditi debbono all’autorità ecclesiastica, può venire intesa e applicata giustamente, ma anche falsamente. La disubbidienza e l’opposizione all’ordine di un superiore sono permesse, anzi in certe circostanze doverose, ogni qual volta oggettivamente il comando urta senza dubbio contro il Vangelo o la carità cristiana ; finché però esiste anche il più piccolo dubbio, bisogna obbedire. Ora, un uomo, che aveva propugnato con ardore i suoi intenti religiosi e politici, che non di rado cadde in eccitazione passionale e s’era « prodotta non solo una certa suscettibilità per fenomeni e stati allucinatorii, ma forsanco questi fatti stessi » 3 era egli in grado di colpire nel giusto in un affare concernente sì da vicino la sua persona e l’opera sua? Egli è in tutto conforme alle leggi i Gherardi, Documenti 129 ss. Dal documento quivi dato a p. 130 s. risulta, che gift (fin d'allora non tutti in Firenze approvavano questo modo di procedere. I documenti dell'intervallo fra febbraio e aprile 1490, che si riferiscono alle trattative tra Firenze e Alessandro (VI nella questione del S. e nei quali, dispersi qua e là, vengono riferite dagli incaricati fiorentini delle espressioni occasionali del papa sul S., sono riuniti in estratti presso Lttcas 202 205. - ‘La dichiarazione del Savonarola suona così : « Ogni volta dunque che si potessi vedere espressamente che 'li comandamenti de li superiori son contrari’-alli comandamenti di Dio et massime al precetto della charita ninno dovrebbe obedire in questo caso perche glie scritto : oportet magis obedire Deo qua® hominibus : ciò è bisogna obedire più tosto a Dio che a li huomini. Advenga che quando non fussi chiaro ma dubio chel comandamento del superiore fus'' contrario al comandamento divino crederei in questo caso che si dovessi segni" tare il giudicio del superiore». Prediche (/uadrages. del r. frate éSavojmbom sopra Amos ecc. (Venetiis 11539) tf. 5. Che qui non vi sia traccia di dottrina hl,>" sita, come fu affermato nella precedente edizione, è stato dimostrato esaurì*“0" temente dal Dr. Schnitzer 777 s. ; quanto io nel resto mi allontani dall" Schnitzer viene esposto e stabilito con prove nelle pagine seguenti. Tutta lfl predica del 17 febbraio 1490 è data in tedesco presso iScottmììiaer 54-74. 3 Ciò concede anche il recentissimo apologista 'Schiutzer 570. Cfr. inoltre il prof. H. Grauert nel supplem. alla Germania 189S, 23 giugno, p. 300.