398 Libro III. Clemente VII. 1523-1534. Capitolo 8. che in nome del papa e dei cardinali l’inviato doveva ancora una volta esporre all’imperatore. Erano sei : 1) Se si concede agli eretici di disputare di nuovo sopra errori già condannati da tanti concilii, si crea per il futro un precedente molto cattivo e pericoloso: se poi non si ammettono a disputare, essi si lamenteranno d’essere stati condannati senza averli uditi e non si sottometteranno alla decisione conciliare, ma aderiranno ancora ai loro errori. 2) Se rigettano l’autorità dei concilii antichi, come può sperarsi che essi s’inchineranno a quella del nuovo? Ora tutta la situazione non sarebbe che peggiorata qualora s’avesse una decisione conciliare che non potesse eseguirsi. 3) Essi meneranno vanto della lettera della Bibbia e, spregiando l’autorità dei concilii e dei Padri, colla pertinacia solita negli eretici non si lascieranno persuadere. 4) Tutto il contegno degli eretici alla dieta d’Augsburg mostra che colla loro richiesta d’un concilio essi non mirino che a permanere nei loro riti fino alla convocazione e decisione del medesimo sperando che passerà ancora molto tempo e che finalmente insemina non s’arriverà a una decisione conciliare. 5) Se nel concilio, come potrebbe di leggieri avvenire, rifacesse capolino l’antica controversia sulla superiorità del papa o del concilio, potrebbe nascerne uno scisma e coll’autorità del papa soffrirebbe gravi danni anche quella dell’imperatore. 6) È dubbio se gli altri principi vorranno venire a un concilio, che sta sotto la tutela della potenza imperiale, mentre d’altra parte il papa può venirvi solo se si verifica tale tutela. Inoltre dovevasi far ponderare anche le eccezioni risultanti dal pericolo turco. Gambara, che lasciò Roma il 30 dicembre 1530, giunse ad Aquisgrana il 15 gennaio 1531, precisamente nel momento che, Carlo Y, congedatosi dal fratello Ferdinando, si accingeva a muovere verso i Paesi Bassi: il 16 o 17 gennaio egli ebbe la prima occasione di parlare coll’imperatore a Liegi1 consegnandogli la lettera del papa di cui espose i dubbii a seconda dell’istruzione.2 Non può stabilirsi con piena determinatezza se nell’occasione di questo colloquio siano state consegnate dal Gambara all’impe-ratore anche le cinque condizioni, alle quali Clemente VII vincolava la convocazione del concilio, o se ciò avvenisse in altro momento. 3 Le cinque condizioni erano : 1) il concilio sarà indetto e tenuto unicamente in rapporto alla causa della guerra turca, al ritorno dei luterani, all’estirpazione delle eresie ed alla conveniente punizione degli ostinati. 2) L’imperatore interverrà personalmente dal principio alla fine al concilio, che dovrà essere con- 1 Ehses, Coìic. Trid. IV, o s., i.iv s. 2 Vedi Ehses ia'-lvii. 3 Probabilmente la consegna avvenne nella seconda udienza addi 25 g1“11 naio 1531 in Bruxelles a mezzo dei vescovi Gambara e G. da Schio. Cfr- Ehses Lvn.