462 Libro III. Clemente VII. 1523-1534. Capitolo 11. nuove istruzioni per lui, per Gregorio Casale e per il protonotario Gambara, ed egli si vide obbligato a ritornare ad Orvieto. Le istruzioni contenevano l’accennato abbozzo della dispensa compilato unitamente da Enrico e dal Wolsey, insieme però un documento molto più importante, a mezzo del quale Wplsey intendeva metter mano nel corso del negozio, cioè l’abbozzo d’una bolla decretale, che il papa doveva sottoscrivere onde la decisione venisse con ciò rimessa totalmente nelle mani del Wolsey. Da parte inglese si facevano valere cinque punti per l’invalidità della dispensa data da Giulio II il 26 dicembre 1503:1 1) falsamente dice la bolla che Enrico aveva desiderato il matrimonio con Caterina, mentre era stato il padre Enrico VII a ottenere la dispensa, ignaro il figlio; 2) la ragione addotta per la concessione della dispensa, cioè il mantenimento della pace tra Inghilterra e Spagna, è nulla o insufficiente non essendo preceduta nessuna guerra fra i due Stati ; 3) allora (nel 1503) Enrico Vili non aveva che 12 anni e quindi non era ancora capace di dispensa matrimoniale; 4) la dispensa è decaduta perchè al compimento del matrimonio una delle persone, fra le quali doveva conservarsi la pace mediante questo connubio, la regina Isabella di Castiglia, era già morta; 5) Enrico Vili, prima di consumarlo, ha protestato contro il matrimonio con Caterina e rinunciato così al beneficio della dispensa. Con quella bolla decretale, che Wolsey chiedeva venisse emanata da Clemente VII, cercavasi pertanto che il papa dovesse dichiarare quei cinque punti, ove rispondessero a verità, sufficienti per rendere invalida la dispensa di Giulio II e con ciò il matrimonio stesso.2 Poi non sarebbe rimasto altro che verificare se questi cinque motivi rispondessero alla realtà : che se si poteva dare la preva della verità anche per uno solo di essi, il Wolsey o da solo o col prelato illirico Stafileo doveva avere la facoltà piena di dichiarare nulla ed invalida la bolla di dispensa data da Giulio II e con ciò nullo e invalido il matrimonio tra Enrico e Caterina: la ratifica pontificia per questa decisione posta nelle mani del Wolsey doveva essere incondizionata e irrevocabile. Certamente mai era stata fatta ad un papa ed alla sua autorità spirituale una domanda quale veniva formulata qui da Enrico VIII.3 1 Ehses In Hwt. Jahrb. 1888, 216. Hefele-Hergenrother IX, 600. 2 Ehses loc. clt. 217, 231. Hefele-Hebgenrother IX, 597 s. a Ehses loc. cit. 231. Clfr. Bbewek-Gaibdkeb II, 236: «giammai era stata fatta una domanda più stravagante al buon naturale d’un papa, e mai una proposta più grave era stata sottoposta alla suprema autorità spirituale del cristianesimo. Un uomo anche di minor fermezza che Clemente VII e di minor riguardo alla giustizia si sarebbe offeso al consiglio di abdicare le sue funzioni di giudice supremo e di prestarsi ad essere compiacente e sommesso ¡strumento a cosi grande atto d’ingiustizia ».