XL Vili dati da’fuoi PredeceiTori a detto facro Monaiiero, dichiarando la Chie-fa eli Monte Cafino eiTere ilata Tempre, ed efTere Cattedrale di quella Diocefi, e 1’Abate di quel Monailèro avere tutta la giurisdizione ordinaria, e quali Epifcopale nella Città di San Germano, e tutte le Terre contenute nel l'uo diftretto , ed altri luoghi, a fe {oggetti, colle facoltà di convocar Sinodi', tener Concorfi per le Chiei'e Parrocchiali, fpedir Benefic), lettere dimiiToriali per le Ordinazioni, efe-guire Commiffioni Apoftoliche, e Difpenfe matrimoniali, conferir la Crefima, e cofe fimiii. Le medefime cofe confermò in una feconda Bolla, Qui profpecium fecit nobis iter, fatta nel 1727. nel ritorno fece in Roma dopo la mentovata Confacrazione, concedendo in oltre ampie indulgenze alla detta Chiefa, e coftituendovì due Penitenzieri colle facoltà di quelli, che fono nella Cafa Santa del Loreto. G L I