253 Ma i Veneziani facevano buona custodia nell’Adriatico e contro Slavi e contro Saraceni, che molestavano indisturbati le terre costiere del regno, perchè prive di difesa marittima. Combattevano, s’intende, nel loro interesse, per la tutela della loro patria. Il loro interesse però coincideva con quello imperiale, e, nell’atto di snidare dai loro rifugi e Slavi e Saraceni, sviluppavano una polizia marittima, che salvaguardava anche gli interessi dell’impero nell’Adriatico. Le forze navali veneziane, con l’assumere la difficile missione, avevano attirato sopra di sè le rappresaglie slave e saracene. Le squadre solcanti il mare erano esposte a ogni offesa nemica ; le incursioni avversarie, disturbate dall’iniziativa veneziana, dirigevano i loro assalti anche contro i territori lagunari. Per effetto di questa preponderanza militare nell’Adriatico, l’impero, in occasione di minacce slave o saracene, invocava il concorso marittimo veneziano. Abbiano essi o no partecipato alla crociata imperiale contro i saraceni per la difesa del ducato beneventano, bandita nell’846 dall’imperatore Lotario, iniziata l’anno appresso e sviluppata nei successivi dal figlio e successore Ludovico II (1), è però indubbio che il governo franco avrebbe desiderato l’intervento marittimo veneto per combattere efficacemente il mortale nemico. Forse una nuova minaccia slava ai lidi veneti (2) trattenne sopra le proprie basi, in posizione di difesa, la squadra, che avrebbe dovuto operare alle bocche del golfo adriatico contro i Saraceni. I motivi occasionali, che possono aver impresso alla campagna diverso svolgimento, un accordo carolino diverso dal pactum e identificare in un atto separato della pace di Aquisgrana. Io credo, dopo quanto ho detto, che nella pax Nicefori si assommino tutte le stipulazioni caroline, e di essa al tempo della prima rinnovazione lotariana siano stati omessi i capitoli, poi riassunti con il diploma del 1 settembre 841. Come ho già fatto notare, mentre la validità territoriale del pactum era ristretta ai vicini del regno, la presente garanzia di integrità dei possessi veneziani pubblici e privati era estesa ai beni situati in ogni parte dell’impero (M. G. H., Capit., II, 136 sgg. ; Documenti cit., I, 108 sg.). (1) Cfr. per gli avvenimenti di questi anni nell’Italia meridionale dalla Puglia a Benevento, alle porte di Roma, Amari, Storia cit., I, 504 sgg. ; Gay. L’Italia meridionale cit., p. 57 sgg. (2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 115: circa haec tempora Sciavi venientes ad Veneticorum loca expugnando, caprulensem tantummodo castrum de-predaveruni.