UN DRAMMA STORICO DEL 1897 NELL’ALBANIA DEL NORD Come si risolvessero durante il dominio Tureo, i contrasti e le liti secondo il Kanu. La tribù albanese, almeno per quanto concerne le regioni cattoliche del Nord, aveva una legge tradizionale, tramandata oralmente, vale a dire un certo numero di aforismi laconici che regolavano il diritto pubblico e privato; questa tradizione riceveva poi la sua giusta interpretazione dai fatti i quali formavano nella memoria dei periti (o dei vecchiardi) una casuistica che doveva servire di norma nel giudicare col criterio della parità o della somiglianza. L’autorità pubblica era in mano dei capi che eran sempre ereditari. Le loro assemblee o kuvènd decidevano quando si trattava di rendere giustizia. Come consultori potevano esser loro aggiunte delle persone che non avevano nessun titolo fuor che quello di una scienza pratica, esatta della legge e della casuistica, e che però potevan essere anche buoni avvocati. Codesta autorità non aveva una milizia nè una gendarmeria che servisse all’esecuzione delle decisioni giudiziarie, e a tutelare l’ordine e il diritto secondo la legge, ma dal verdetto dei vecchiardi la legge passava, per l’esecuzione, nelle mani del popolo. Tale era l’organismo giuridico delle tribù. Per una parte delle montagne, la Turchia riuscì a imporre una specie come di commissione o tribunale, detto Xhibàl, composto di rappresentanti del Governo con sede a