Consuetudini nelle montagne albanesi, ecc. 121 tra » non intervengono affatto a reclamare la multa che essi invece d’ordinario pretendono negli altri omicidi. Nel caso in cui l’uccisione degli adulteri avvenga quando essi sono sorpresi in fragrante; non vi è luogo a vendetta cc se due persone — avvertono le consuetudini — hanno corpo e colpa insieme e sono uccisi tutti e due in azione cattiva il loro sangue va perduto » ciò significa che se i due adulteri sono uccisi dal marito nel momento stesso in cui consumano la colpa, nessuno potrà legittimamente vendicarli. E ciò è tanto vero che le consuetudini aggiungono ancora che i parenti della donna uccisa daranno al marito delle cartucce equivalenti a quelle da lui consumate uccidendo la donna e il suo correo, quasi a simboleggiare il pieno consenso alla grave punizione compiuta. E’ evidente la gravità della sanzione e opportunamente perciò le consuetudini richiedono la certezza del reato di adulterio insistendo appunto sulla sorpresa « in azione cattiva » che ne è la prova. I diritti germanici hanno disposizioni quasi identiche. Ricorderò tra tutti l’Editto di Rotari che alla disposizione 212 dice testualmente : « Si quis uxorem cum alio fornicantem invenerit, si eos occiderit, non requi-ratur » : il che mi sembra riproduce abbastanza testualmente, nel concetto fondamentale, le consuetudini del Kanum Dukagjinit. Se l’uccisione avviene invece in un momento diverso dalla scoperta in flagrante, il marito può uccidere senza essere molestato dai capi, ma cadrà sotto la possibile vendetta dei parenti dell’ucciso. Avvenne però spesso che i parenti della moglie uccisa ammettono anche in questo caso l’uccisione, o cerchino di compierla essi stessi o, caso assai frequente, mettano al bando la