Consuetudini nelle montagne albanesi, ecc. 155 suspicionem vocatur in culpam...... sacramenta prae- beat cum uxore et filiis et propinquis sibi duodecim ju-ret » e si vedrà riprodotto in tale passo una procedura del tutto simile a quella del giuramento solenne con i poroté che erano anche in certi casi dodici. Il progetto di codificazione del diritto consuetudinario albanese ne richiede dodici, ad esempio per furti gravi e che potevano essere scelti tra i consanguinei. Tale istituto poi presenta una caratteristica che si trova pure del resto nel giuramento privato e che l’avvicina ancor più notevolmente sotto un aspetto più intimo ai diritti germanici; voglio dire l’onere spettante all’accusato di dimostrare, mediante giuramento, la propria incolpabilità. Sappiamo che questa è veramente una particolarità dei diritti germanici che sono gli unici a presentare una tale regolamentazione della prova, la quale, nel diritto romano invece è affidata all’accusatore. « Onus probandi incum-bit ei qui asserit ». Ritengo che questa identità nel carattere fondamentale del giuramento non possa lasciarsi da parte e sia più che le altre simigliarne, in parte formali, tra i due istituti, la prova di una intima e profonda affinità tra di loro. Esaminando la costituzione e l’organizzazione del Kuvend Mirdita o dei consigli di tribù c’è da notare tra l’altro l’obbligo fatto ai membri di essi ed ai capi di famiglia che assistono, di presenziare armati, — fatto che come ho detto già — è completamente caratteristico del concilium germanico, mentre il diritto romano non ammette armati nell’assemblee. Questa caratteristica ha portato a considerare il concilium germanico come una assemblea militare alla quale ciascun membro doveva d’obbligo partecipare sotto pena di sanzione, il che si riproduce esattamente nel Kuvend Mirdita nel quale e-siste, come ho detto, la pena di un’ammenda per gli as-