148 Giuseppe Castelletti resto, e del giuramento solenne e di quello privato, e dato anche che ambedue furono largamente usati nei giudizi compiutisi presso le popolazioni montanare, il che dimostra ancor più la loro utilità e la piena armonia tra essi e la coscienza giuridica del paese, io ritengo che il legislatore albanese non dovrà trascurare una possibile immissione di essi, con le dovute trasformazioni richieste dai tempi attuali, nelle nuove leggi che appunto perchè sopravvenute per le prime in forma stabile, dopo un travagliato periodo di trasformazione sociale e giuridica, saranno più accette se più si avvicineranno alla coscienza giuridica popolare espressa attraverso le consuetudini. Il « Kapuqar ». « Kapu§ar » — dicono le consuetudini — è l’individuo che indica la colpa di qualcuno senza farsi conoscere. Ho detto già che il « Kapuqar » potrebbe rassomigliarsi a quello che è ai nostri giorni un detective privato. Il « Kapuqar » infatti era incaricato di indagare dalla vittima di un furto, sulla colpabilità di un determinato individuo sospettatone autore, e raggiunte le prove necessarie egli era tenuto a portarsi insieme all'accusatore dinanzi ai giudici per esporre il risultato delle sue indagini. Tale istituzione — come il nome stesso ci dice — è di origine turca. Infatti « Kapu » significa porta del tribunale e quindi anche tribunale, e « Kapucar » era ir. generale persona addetta al tribunale. In Albania poi il « Kapugar » — che ritroviamo più frequentemente nei paesi dove s’impose maggior-