64 P. Fulvio Cordignano o tal altro uomo in particolare, del casato da cui egli è uscito, e questo è l’essenziale. La donna in astratto, e considerata la legislazione primitiva, è esclusivo possesso del marito e non ha che la missione di fornire nuovi rampolli alla famiglia (i figli maschi, naturalmente son sempre i preferiti, quelli che contano, e la donna tanto più vale quanti più ne dà alla luce) e di accudire alle faccende di casa. Il marito è obbligato da un uso imposto dall’idea che abbiamo detto, a ostentare noncuranza e disprezzo di fronte alla società per la sua compagna, e da ciò dipende pure il fatto singolare che per la cerimonia del matrimonio lo sposo non compare mai vestito meglio di quello che sia in qualunque altro giorno feriale. Il marito che non ha trovato l’occasione di bastonare parecchie volte la sua donna, non passa per un uomo veramente maschio. Ciò non toglie che siccome la natura reclama molte volte, non ostante le barriere di strane convenienze sociali, i suoi diritti, non si formi fra i due compagni una corrente intima di vita domestica, di rispetto e considerazione, e di non celato affetto. Non vi è nessuna legge che riguardi il divorzio, se pure non si deva considerare come taile il fatto che il marito ha sempre il diritto, in caso di qualche fallo della sua compagna, tale che possa apparire anche ai parenti di questa, di mandarla a casa sua. In tal caso, prescindendo dalla religione che evidentemente ha influito a modificare i costumi e le leggi fondamentalmente pagane del « Ka-nuu » primitivo, la legge non condannerebbe quel marito che si imisse a altra doima. La donna alla quale il marito abbia tagliato uno dei fiocchi della cintura (brez), non è solo separata dalla coabitazione, ma nell’idea primitiva è divisa per sempre. Del resto quel che conta soprattutto nel matrimonio delle montagne è l’aver dalla donna un erede della proprietà e dell’onore della fa-