Nell’Albania di trent’anni fa 73 Vi è in fondo a codesta legislazione tradizionale e non scritta un principio che regola tutto: la legge del taglione. La vita non si compensa che coai la vita, e ronore è pari alla medesima. Questo principio ha la più larga e più rigorosa applicazione. Il secondo punto, quello che riguarda l’onore, spiega il primo. Poiché gi potrebbe discutere se in origine il motivo fondamentale che indusse l’albanese, e vorrei dire in genere l’uomo primitivo, a cercare un’adeguata soddisfazione e rijiara-zione a una vita che si toglie con un’altra vita che si cerca di riprendere, fosse un motivo sentimentale o un criterio di giustizia. Se questo motivo sentimentale s’intende nel senso ordinario che ha preso nel linguaggio moderno, espressione di una mentalità e di consuetudini di vita sotto un certo aspetto più evolute, mi sembra poter affermare che questo non è il motivo che sta alla base della legge del sangue. Può esser certo un fattore potente che move alla vendetta, e in casi particolari potrebbe anche esser l’unico e il determinante, ma non è il motivo fondamentale della legge come legge. Anzi, se si esaminano bene gli elementi psicologici che stanno in fondo ai fatti, il torto che si vuol riparato è un torto principalmente di onore e in secondo luogo di giustizia economica e sociale. Il torto inflitto alla giustizia è più facile a essere compensato, o, secondo i casi, perdonato, che il torto fatto all’onore. Si osservi infatti che l’uccisione del così detto « amico » (e con questa parola s’intende il « protetto », come vedremo), non si può risarcire con nessun compenso di alcun genere fuor che col sangue. Inoltre, trattandosi della uccisione di intimi parenti, può avvenire che perdoni o consenta a una facile riparazione chi, dal punto di vista del sentimento o dell’affetto verso i congiunti e molte volte anche degl’interessi economici, fu offeso più profondamente, mentre