o 58 PROVVEDITORI ED AGGIUNTO ALLE BECCARIE.— Venne fino dai primi tempi della repubblica destinata questa magistratura a mantenere la buona regola nelle beccarie. La giurisdizione nel i545 estendevasi a tutto il dogado, perchè vi fosse abbondanza di carne, dazio regolare, equità nei prezzi e nei pesi. Nel 1768 ai due provveditori si aggiunse un’altra persona col titolo d’ aggiunto. Ebbero dal senato 1’ autorità di punire con pena di galera e carcere le trasgressioni mercantili, di giudicare con li rettori di terraferma le accuse contro coloro che alterassero il prezzo nella vendita delle carni. Avevano la presidenza sopra il fondaco dei corami in Venezia. Le sentenze dei provveditori si appellavano ai consigli o collegi. PROVVEDITORI E SOPRAPROVVEDITORI ALLE BIADE. — L’autorità di questa magistratura curava 1’ abbondanza dei grani, 1’ esame delle ragioni degli ufficiali sopra il frumento, sopraintendeva all’ arte dei pistori, agli affari delle farine, del biscotto, dei fondacari, dei dazieri, ecc. Per renderla più importante fu dal consiglio dei dieci con aggiunta, fatta l’elezione dei due sopraprovveditori. Le appellazioni delle sentenze del-l’offìzio del frumento a Rialto e San Marco, e dei contrabbandi delle farine, spettavano a questa magistratura. CAPI SUPERIORI E PRESIDENTI SOPRA OFFIZI. — Erano due offizi interni del consiglio dei XL al criminale importanti per la destinazione alle cariche del ministero, pei rapporti dei banchi di Ghetto, e per altri oggetti, che appartenevano alla conservazione dei privati diritti. PROVVEDITORI ED ALTRI OFFIZIALI IN ZECCA. — Nei remoti tempi della repubblica fu la zecca governata dal consiglio dei XL, poscia dal maggior consiglio e da quello dei dieci, e sul fine del secolo XVI dal senato. Questi consessi stabilirono l’ordine e le discipline, e divisero le varie mansioni ai magistrati, che brevemente numereremo. I massari all’oro ed all’argento, chiamati anco estimatori ed ufficiali alle monete, curavansi dei fatti tutti dell’ oro e dell’ argento, dei manufattori di queste materie in Venezia, e del bollo relativo. Avevano il diritto d’inquisizione e di pena per viziature, contraffazioni di misurfe, di peso, di qualità, ec. Nel secolo XVI gli uffìzi dei massari si resero subordinati a tre provveditori scelti dal consiglio dei dieci, a’ quali affìdossi il governo della zecca e il diritto di far battere monete per conto pubblico e privato. I provveditori sopra gli ori e monete punivano coloro che nello Stato spendevano monete a prezzo maggiore del valore intrinseco, o le monete bandite. Esaminavano gli uffizii di Venezia perchè non entrassero frodi. Entravano a parte dei pagamenti e depositi, vegghiavano alle bilance ed ai pesi dell’ oro e dell’ argento. A questi s’ aggiunse un inquisitore, perchè tutte le monete sì nazionali che forestiere fossero di giusto peso, ed i pagamenti mercantili e le cambiali si eseguissero legalmente. Proibivano estrarre verghe di oro, di argento, o miste dallo Stato, e monete veneziane senza licenza di lui, e che niun suddito potesse avere interesse in zecche forestiere, ed in fine, che alcuno non ardisse rispedire a Venezia le piccole monete che aveano corso in terraferma. II conservatore avea cura de’ pubblici depositi per conservarli e disporli a tenore delle leggi. 11 depositario conservava i depositi privati di oro e di argento con obbligazione di investirli, o fare qualche altro legittimo uso.