240 Ma lo spirito di bilateralità, insito nelle cose, rispuntava tra le formule di uno stile cancelleresco disforme (1). Il firmissimum foedus pipiniano-carolino (la pax nicetiano-niceforiana) era diventato un factum, nel quale i soggetti erano in posizione diversa, l’imperatore franco e il duca veneto cum ipso populo Veneticarum, con gli abitanti dei diversi luoghi e ordini et cuncta generalitali ad ducatum Venetie pertinentibus. I vicini Veneticarum, ad quos huius pacti ratio pertinet, non figuravano quali contraenti, soggetto attivo di obbligazione, ma piuttosto soggetto passivo di limite territoriale. Con il mutamento delle rispettive figure degli autori, cambiata la destinazione degli obblighi assunti, anche lo spirito si adattava alle esigenze di tempo e di luogo. I capitoli non erano più riferibili a terre di due imperi, ma a un ducato (quello veneto) e ai vicini di questo ; non erano stipulati fra due autorità sovrane di pari grado, ma ratificati con procedura conforme alla funzione di diritto e di fatto dei due attori. Diverso era l’obbiettivo del pactum. Esso aveva perduto il primitivo carattere di universalità. La ridotta efficacia territoriale contribuì a spostare anche il valore politico-giuridico delle obbligazioni, sebbene le varianti non dipendano tutte e solo da questo motivo. La mutua garanzia e il reciproco rispetto territoriale erano conservati formalmente immutati (2) : era però mutata, oltre che esten- (1) Il testo dei vecchi capitoli, (al quale non si è sovrapposto, ma aggiunto, con visibile dissonanza, l’opera di correzione), è soprawisuto integro e immutato nello stile originario. Ma anche in quello dei nuovi persistono riflessi di bilateralità, nonostante le mutate figure dei contraenti, e il mutato rito di promulgazione (cmstitutio invece di confirmatio). Caratteristico è il cap. 7 (naturalmente non accetto la radicale manomissione del Besta), che col seguente ritengo di completa fattura lotariana, nel quale si associano l’espressione imperativa (statuimus ; mandatimi dom. imp. Lotharii), reciprocità di applicazione (nuntiatum - inter utrasque partes), unilateralità di obbligazione {ad vestrum sotatium cum navali exercitu - cantra inimico# vestros - sola-tium praestare debeamu-s). E promessa unilaterale da parte di uno dei contraenti ( Vendici) è postulata nel cap. 8, parallela a quella dell’altro contraente (l’imperatore franco) per la restituzione degli esuli espatriati post renovationem huius pacti. (2) Vedi la probabile individuazione dei tre stadi (pipiniano, carolino, lotariano) del testo, in Documenti cit., I, 101 sgg., ove ho corretto e migliorato il primo abbozzo selettivo pubblicato nell’ « Arch. Veneto », 8. V, voi. Ili, p. 180 sgg.