-«ss* 320 giurisdizione di sangue, cioè di condannare a pene capitali, che, per quanto raro potesse sorgerne il caso, dovevano essere eseguile colla fucilazione. Dapprincipio venivano nominati e destinati i detti sopra-provveditori solamente in alcune circostanze di bisogno, e quando trat-tavasi di nuove disposizioni, con dispareri tra i sopra-provveditori e i provveditori, la decisione spettava al senato. Nel 1629-30, per la pestilenza allora sopravvenuta, furono ritenuti come membri permanenti del magistrato, e nel 1656 fu determinato, che ogni qualvolta nuovi avvenimenti o bisogni lo richiedessero, per coadjuvare 1 attività del magistrato se ne aggiungessero altri due col titolo di sopra-provveditori aggiunti, i quali però rimaner dovevano in carica ed aver ingerenza solo in quelle materie, e fino a tanto che sussistesse il motivo per cui erano stati prescelti. Il magistrato in tal modo formalo era investito di plenipotenza per punire le violazioni delle leggi di sanità come delitti di Stato. E tanta era la scrupolosità e severità adoperata nell’ esercizio delle sue funzioni, che per indicare una magistratura avveduta e rigorosa era passata in proverbio la Sanità di Venezia. Ad essa poi, oltre i provvedimenti necessari per la preservazione dalla peste, specialmente del Levante, e per la estinzione della medesima, erano stali successivamente devoluti, in aggiunta alle altre sue incumbenze, tutti gli oggetti che più o mcn davvicino riguardano alla salute pubblica ; e quindi entrarono sotto la sua giurisdizione i mali epidemici ed endemici di uomini e di animali, i medici, chirurghi, flebotomi, dentisti, cerretani, le levatrici, i veterinari, gli speziali, gli ospitali, le tumulazioni, la vendila di commestibili, ecc. Anzi nel 1529 restò stabilito che il magistrato di sanità estendesse pure la sua sorveglianza ai poveri, ai questuanti e perfino alle meretrici, locchè ebbe principio nel 1544, avendogli poi subordinata, nel 1570, la fraterna grande, e poco appresso i collegi, ossieno le unioni dei fisici (medici), dei chirurghi e degli speziali, dei quali collegi si troveranno più a basso alcune particolarità. Intanto però non riuscirà malagevole di comprendere a prima giunta, che una così estesa giurisdizione del