<5* 350 «e=> Abolite le anzidette corporazioni e restrizioni fino dai primordii del regno italico coi regolamenti allora introdotti, venne staccata dalle ispezioni del magistrato, ed attribuita prima alla commissione dipartimentale (1806-1816), poscia, come presentemente, alla delegazione provinciale, coll’ assistenza di un medico e di un chirurgo e con apposite facoltà, la soprantendenza diretta agli oggetti concernenti la sanità, le condotte mediche, chirurgiche ed ostetriche, le mammane, i veterinarii, i maniscalchi, le spezierie, i cimiteri, gli ospitali ed altri stabilimenti di simil fatta, lasciando inoltre alla Direzione generale della polizia un medico-chirurgo per ciò che ad essa potesse occorrere nell’ esercizio de’ suoi poteri, ed egualmente alla congregazione municipale un medico consulente, un veterinario ed un ispettore sui commestibili. Le prescrizioni e discipline attuate durante il regno d’Italia per la sistemazione della polizia medica e della sanità continentale (dee. 5 settembre 1806, 1.° marzo 1810 e 1.° giugno 1811 ) determinavano le autorità e gli ufficii incaricali di sopravvegghiare il legale e regolare esercizio delle singole professioni che vi hanno relazione, le avvertenze necessarie nei morbi epidemici c contagiosi, anche degli animali, nella vaccinazione e nello stabilimento de’ cimiteri, inoltre per impedire lo smercio e 1’ uso di cibi e bevande insalubri e di rimedi segreti, e per tenere a convenienti distanze dall’ abitato le fabbriche e manifatture malsane od incomode, le risajc o i prati a marcita ( dee. 3 febbrajo 1809, 5 e 16 gennajo 1811 ). E l’attuale legislazione, riunendo nel Governo territoriale la superiore ispezione ed autorità per gli oggetti che si riferiscono alla sanità, ed attribuendo al consigliere proto-medico una speciale ingerenza in quanto concerne i relativi studi, istituti ed esercenti, ha pure aggiunto parecchi altri provvedimenti, segnatamente per utili o indispensabili riforme dei precedenti, per una migliore sistemazione delle condotte (circolare 1.” agosto 1825, n.° 26640), per la sorveglianza alle farmacie (21 agosto 1824 e 28 agosto 1829 ), pel toglimento di abusi ed arbitrii nella vendita di medicinali e dei rimedi segreti, per la preparazione e tenuta della