578 «3> capitali) assisle senza volo il regio delegalo. L’annuo rendi-conto riinane esposto otto giorni alle osservazioni di ogni possidenle. CONGREGAZIONE PROVINCIALE. Nel capoluogo d’ogni provincia siede una congregazione provinciale, metà di estimati nobili, metà di non nobili, in numero proporzionalo all’ estensione (nella veneta sono olto), olire un deputato della città. Gli eletti per metà devono essere cittadini, sopra i trenta anni, che nella provincia abbiano casa e per almeno 2000 scudi di estimo, ovvero, pel deputato della cillà, un’ industria che equivalga ; nobili poi gli allri per rappresentare i nobili e non mai impiegati dello Slato. Ogni comune presenta i suoi proposti alla congregazione provinciale, che, formatane una terna, la porge alla congregazione centrale, c quesla al governo che nomina o rifiuta. Son seienni, rieleggibili e gratuiti : e competono loro gli affari censuari della provincia, !’ ispezione sull’ andamento amministrativo dei comuni e sugli istillili di beneficenza, e presenlano alla congregazione centrale le rappresentanze e domande concernenti la pubblica amministrazione. CONGREGAZIONE CENTRALE. La congregazione centrale è composta per ciascuna provincia di un deputato della classe degli estimati nobili, uno degli estimati non nobili, ed uno di ciascuna delle città regie, che sono : Venezia, Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Rovigo, Belluno, Udine e Bassano. Questi deputati, oltre le condizioni volute pei provinciali, devono possedere per 4000 scudi almeno; un traffico equivalente basla pel deputalo della cillà, il quale è proposto dal consiglio comunale della città stessa : gli allri, da ciascun consiglio o convocalo comunale : indi la congregazione provinciale, formatane una tripla, la presenta, per via della congregazione centrale, alla nomina del