<3» 319 erano detti sestieri. Questi popolani ebbero l’incarico d’investigare sulla salute degli abitanti, di vigilare sulla traduzione degli ammalati, ed ebbero stipendio dallo Stato, a differenza dei provveditori, eli erano onorarii, ma come questi cessarono col cessare dell’ esigenze. All’ incontro, non andò guari che si conobbe (1478) sempre più indispensabile che la delta magistratura divenisse permanente e ordinaria, fornita dei competenti diritti per operare con ferina risoluzione e con procedura sommaria senza veruna dipendenza da altre autorità, e che alla medesima fosse affidata esclusivamente una particolare vigilanza, ispezione e supremazia in tutti gli oggetti riguardanti all’ importante scopo di allontanare le cause dirette ed indirette di morbi pestilenziali. E fu appunto nel 7 gennaio 1485 che venne decretata dal senato (1) la instiluzione del magistrato di sanità composto di tre nobili col nome di provveditori, colla durata di un anno in carica, con ampie facoltà equipollenti a quelle dello stesso senato, ogni qualvolta risultassero concordi le deliberazioni per infligger pene pecuniarie e spender denaro, aggiungendovi, pochi anni appresso, la potestà criminale e penale, cioè di castigare i trasgressori delle leggi e discipline concernenti la sanità pubblica colla prigione, colla tortura e colla galera, ed ammettendo, nel 1585, la inappellabilità delle sue sentenze. Avendo poi il maggior consiglio avocata a sè, nel 1537, la elezione dei tre provveditori, il senato stimò opportuno, nel 1556, di aggiunger-vene due del proprio corpo col nome di sopra-provveditori, attribuendo ad essi eguaglianza di voli, e all’ intero magistrato anche la (i) Vadit pars, quod de praesenti per scrutinium in hoc consilio eliganlur tres solemnes et honorabiles ¡Sostri, super sa ni tate m Terrae ; et possint eligi de omni loco exceptis illis de Collegio, pro non impediendo negotia Terrae. Habeant plenum et ornnimodam libertatem.facultatem, et potestatem ipsi tres de concordio irnpo-nendi poenas, exigendi eas. txpendtndi ex offteii nostri salis pecuniis, et demum faciendi omnes et quascumque provisiones quas oportunas et necessarias judicave-rint pro conservatione sanitatis, et quidquid per predictos tres terminatum et conclusum ac factum fuerit sit firmum et ratum non secus ac factum fuisset per hoc Consilium. Tossendo etiam semper quod ipsis vel alicui eorum videretur venire ad hoc Consilium cum opinionibus suis et ponere in hac materia illas partes, quae unicuique eorum viderentur.