377 -s- AMMINISTRAZIONE COMUNALE. La presente costituzione municipale fu messa in atto col 1.° maggio 1816. — Nei comuni minori, tutti i possidenti maschi e maggiorenni, o i rappresentanti delle donne e dei minori, esclusi i militari, i parrochi e i debitori verso il comune, han voce nel convocato che in via ordinaria raccogliesi due volle 1’ anno per discutere il conto preventivo ed approvare il consuntivo. Il commissario, od il suo aggiunto, vi presiede, senza poter dar voto, nè determinare T opinione, ma solo per vegliare alla regolarità, stendere il processo verbale, ed impedire che non vi si tratti d’ altro fuorché delT amministrazione interna ed a norma dell’ annunzio di convo-, # cazione. La deputazione comunale è di tre membri, triennali, eletti dal convocato fra i possidenti, approvati dalla delegazione e che non sieno stipendiali né dal regio erario né dal comune. Uno di essi, scelto fra i tre primi estimati, sostiene anche le veci di deputato politico nelle terre dove non siede un commissario. La deputazione amministra il patrimonio del comune ; vigila all' osservanza degli ordini superiori, all’ annona, alla sanità ; assume le prime informazioni dei delitti; da guardie comunali, di finanza o di sicurezza può far arrestare un presunto reo. Opera per via di un agenlc comunale, nominato da essa e stipendialo dal comune; gli altri uffizi comunali, i maestri, medico, levatrice sono eletti dal convocato ; due revisori gratuiti esaminano i conti. I comuni che abbiano più di 300 possessori, possono ottenere un consiglio di 30, dei quali almeno due terzi sieno fra i maggiori possidenti, il resto anche industriali, commercianti. Si rinnovano da sé ogni anno per terzo, e non possono farsi rappresentare da procuratori, come é concesso nei convocali. Le città, regie o no, sono amministrate e rappresentate in via permanente da una congregazione municipale, presieduta da un podestà ; e al consiglio di quaranta membri ( sessanta nelle due vol. ii. 48