-=so 502 commercio, onde serva qual deposito per tutte quelle merci che trovassero utile 1’ aspettare opportuna occasione per essere vendute. Essa quindi presuppone le dogane da cui sia circondato lo Stato al quale appartiene il territorio, ove è concessa la facoltà di liberamente commerciare, senza impacci daziari. Le dogane perciò furono portate a’ luoghi convenienti intorno alla città di Venezia, e quindi la figura del territorio dichiarato franco necessariamente doveva riuscire irregolare conformemente alle circostanze locali, alla protezione reclamata dagli interessi della dogana, ed al bisogno di includervi i due porti di Lido e di Malamocco (4). Riguardo alle modificazioni fatte alla franchigia, è d’avvertirsi che, per l'interesse del regio tesoro, si mantennero varie tasse, ritenute come non influenti sulle moltiplicità delle transazioni, le regie privative, ed il dazio su quegli oggetti che servono al consumo giornaliero della popolazione. Per gli oggetti di regia privativa in particolare, fu prescritto che non si potessero importare a Venezia destinandoli al consumo, e furono prese tutte quelle misure che parvero meglio adattate ad impedire il contrabbando. Riguardo il dazio consumo nel 4829, colle norme, per mezzo delle quali furono stabilite le condizioni economiche proprie alla franchigia, si determinò che avesse a continuare lo stato di cose antecedente. Ora, prima di quel tempo, come anche adesso nelle altre provincie, il dazio consumo pesava su molti oggetti, la quale circostanza non poteva fare a meno d’influire sulla libera circolazione delle merci, e perciò di togliere molte fra le utili conseguenze della franchigia. Per rimediare a questo danno, posteriormente il dazio consumo fu ristretto a pochi generi, e di tale natura che difficilmente si possono celare, rendendo così meno incomode le attribuzioni finanziarie, dirette a proteggere gli interessi del regio (i) Nel 1829, colle stesse disposizioni dalle quali venne determinata la franchigia, fu dichiarato che il circondario da ritenersi come franco fosse stabilito dalla linea che principia al punto della batteria della Garzina respiciente il porto di Sant’ Erasmo, allo sbocco del canale bisato in Carbonera, indi allo sbocco del ghebo dell' acqua dura al canale degli Angeli, poscia alla distrutta batteria di Campalto, dirimpetto allo sbocco del ghebo Zeniole, nel canale della Nave o Tortolo ; di qua in linea retta al di sotto di San Secondo per la distrutta batteria all’ incontro dei tre canali tresse, donena e burchii, pure in linea retta al forte di San Pietro in Volta respiciente il porto di Malamocco. Nel 1846, allo scopo di dare alla periferia del porto Porto franco una confi-nazione che, migliorandone le condizioni nei rapporti personali, economici ed amministrativi, riuscisse contemporaneamente a più efficace tutela dei diritti daziari, furono aggregate le isole di Sant’Erasmo, di Burano e di Mazorbo. Perciò, conservato il perimetro che fu detto per tutta la restante parte, esso venne modificato in modo da comprendere le isole suaccennate.