-3- 73 CURIA ECCLESIASTICA, PATRIARCA, NUNZIO APOSTOLICO, AUDITORE. — Nella curia patriarcale di Venezia si trattavano le cause matrimoniali e criminali ecclesiastiche in prima istanza della diocesi di Venezia, ed in seconda istanza delle curie di Caorle, Chioggia, Torcello. Le sentenze si appellavano alla nunziatura aposiolica, che avea due tribunali, quello dell1 auditore e quello del nunzio. 11 fisco non appellava se non nelle sole cause di nullità di matrimonio, le quali esigevano le due conferme giusta la bolla di Benedetto XIV Dei rniseratione, accettata dal senato nel 1790. CURIA ECCLESIASTICA PRIMICERI ALE. — In questa venivano trattate, dal primicerio, le cause ecclesiastiche della ducale basilica di s. Marco, e d^ltre chiese soggette al dominio del doge, e si appellavano alla nunziatura apostolica. CURIA METROPOLITANA D1 UDINE. — Con decreto del senato venne in Venezia instituito un tribunale presieduto da un vicario, e auditore generale eletti dalfarcivescovo d1 Udine, metropolita della diocesi di terraferma e d1 Istria, dove trattavansi le cause in appellazione delle curie suffraganee, e da queste si appellavano al tribunale del nunzio apostolico. CLASSE X. — LEGGI. CONSERVATORI ED ESECUTORI DELLE LEGGI. — Fu questa magistratura composta di tre nobili, instituita dal maggior consiglio nel 1533 per far eseguire ed osservare rigorosamente le leggi, sopra tutto, in ciò che spettava al foro ed ai forensi. Da lei gl1 intervenienti o patrocinatori, gli avvocati di Venezia e dello Stato, ed i notaj delle provincie ricevevano i mandati, o patenti per esercitare l1 avvocatura, dopo che aveaiK) presentato il diploma del dottorato ottenuto nell1 università di Padova ed altre fedi, e di avere subito Tesarne nelle materie legali. Erano giudici di prima istanza per le persone che sentivano il peso delle contribuzioni del cinque per cento, e così dei compromessi nel caso di disordine fra i giudici arbitri, e dei testamenti nelle questioni delle solennità volute dalle leggi nelle cedole testamentarie. CORRETTORI DELLA PROMISSIONE DUCALE. — Furono cinque i correttori eletti straordinariamente dopo la morte di ciascun doge, ed aveano la giurisdizione di proporre tutte le leggi che avessero credute opportune per ampliare, o moderare il potere ed i privilegi della ducale dignità. Si chiamavano correttori della promissione ducale, perchè avea questo nome il codice delle leggi appartenente al doge fino dal 1229, nel qual anno furono creati per la prima volta, per togliere i disordini nati neirelezione del doge Jacopo Tiepolo. Ma poiché i loro diritti s1 estesero ancora a gravi altri argomenti di Stato, e ad altre leggi fuori di quelle che appartenevano ai dogi, diedero occasione al maggior consiglio di formare la grave magistratura dei correttori delle leggi e del palazzo, di cui ora parleremo. La promissione ducale fu stampata nel 1709 col titolo Promissio Serenissimi Venetiariun Ducis. Altra edizione è del 1729 e più completa. CORRETTORI DELLE LEGGI E DEL PALAZZO. Le leggi venete nacquero, crebbero, e si moltiplicarono a seconda dell1 indole del popolo e delle circostanze dello Stato. vol. 1. k