o 354 ■»*>- SISTEMA GIUDIZIARIO. Le leggi civili e criminali, le forme di processo comuni a tulio il dominio austriaco, sono regolatrici della giustizia anche nel regno Lombardo-Veneto. Il codice di commercio è ancora quello del regno d’Italia, con parziali modificazioni. Per 1’ amministrazione giudiziaria, Venezia ha un tribunale di appello generale e superiore giudizio criminale, un tribunale di prima istanza civile, un mercantile e di cambio marittimo, un criminale ed una pretura urbana. Nella provincia sono sette preture foresi (1). Al tribunale di appello generale appartiene la superiore ispezione su tutte le prime istanze giudiziarie, sugli uffici delle ipoteche, le camere di disciplina notarile, gli uffici ed archivi notarili di tutte le provincie venete, e la cognizione degli affari civili, mercantili e criminali d’esse prime istanze in secondo grado di giurisdizione. Quando le decisioni in appello siano disformi da quelle della prima istanza, il relativo affare, in alcuni casi determinati, si devolve ex officio al senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia residente in Verona ; negli altri è concesso alle parti il ricorso ad esso senato, che pronuncia in ultima istanza. Pochi gravissimi casi determinati per legge, sebbene con decisioni conformi, si assoggettano d’ufficio al supremo senato. Il tribunale di prima istanza civile conosce degli affari contenziosi appartenenti alla giurisdizione civile e degli oggetti propri della giurisdizione volontaria. Estende la giurisdizione a tutte le provincie venete in alcuni affari d’importanza, come per nullità o scioglimento di matrimonio, dichiarazione di morte di un conju-ge, o dove abbian interesse pubblici istituti, corporazioni o comunità, o qualunque patrocinato dall'uffizio fiscale. Abbraccia poi in sua giuridizione tutto il Veneto nelle cause dove ha parie l’ufficio fiscale, o un suddito ottomano. (i) Mestre, Dolo, Chioggia, Loreo, Aliano, S. Dona, Portogruaro.