53 quindi abrogate le anteriori leggi e prescrizioni, che concernono il veneto estuario. Classificando le qualità de’ danni che possono venir recati alla laguna di Venezia, dividesi in quattro sezioni. Nella prima si tratta degli abusivi lavori, che tendono a scemar l’ampiezza o la profondità del bacino, o far ostacolo al corso delle acque ; e qui vien proibito di costruir nuovi argini entro la conterminazione della laguna; di erigere traverse o pescaie nei canali; di eseguire interrimenti in alcun silo ; d’introdurre nuove acque dolci entro il bacino, dalla terraferma, ecc. ; e si prescrive a tulli i possessori di qualsivoglia terreno elevato, posto entro o in margine alla laguna, di tenerlo circondalo con muri, all’uopo d’impedire lo scoscendimento delle sponde. Nella seconda sezione si contengono le discipline rivolte ad impedire gl’ interrimenti ; vi si proibisce quindi di gettar o lasciar cadere ne’ suoi canali materie di qualunque specie, fissando alcuni luoghi circoscritti per deposito delle materie di scavo e di rifiuto, chiamati 'pubbliche sacche, le quali, riempiute, vengono da altre surrogate ; vi si proibisce di eseguire il disfacimento delle navi private fuori degli appositi cantieri, o squeri; d’imprendere in fine qualsiasi operazione, donde possa derivare un ingombro al fondo de’ canali o presso le rive. La terza parte, occupandosi de’ terreni compresi nel ricinto della laguna, proibisce il dissodamento di quelli che non appartengono alle isole abitate e circonvallate, od ai litorali, come pure le piantagioni di qualunque specie ; vieta il pascolo sulle scarpe degli argini di conterminazione, e sulle barene, molte ed altri siti elevati ; determina le discipline per lo carico e scarico delle zavorre, ecc. La quarta, finalmente, si occupa dell’ esercizio della pesca, tanto nel campo libero della laguna e ne’ suoi canali, come nelle apposite valli ; e però prescrive l’esalta determinazione dei confini delle valli da pesca, le norme per eseguirne il chiudimento, e i modi e i tempi opportuni; le condizioni relative al possesso delle valli e all’ esercizio della pesca ( dappoiché, originariamente, i bacini della laguna appartengono allo Stalo, come fondo pubblico ) ; proibisce poi la pesca dei crostacei in vicinanza alle scogliere, murazzi, dighe e speroni, e determina varie