o 477 ■*£> lire austriache; nell’anno successivo diminuite a 1798, il loro credito invece s’accrebbe a 2,115,248, e nel 1845 le 2448 partite complessivamente contavano 3,332,991 lire. Non mancano le società di mutuo soccorso, le quali riposano sopra un principio tanto fecondo, e che speriamo destinate in avvenire a far più leggero il peso ora addossato al pubblico e gratuito sussidio. Le società di mutuo soccorso che esistono in Venezia sono tre : quella tra i professori addetti all’ orchestra del teatro della Fenice; quella trai medici, chirurghi e farmacisti ; per ultimo, quella tra gli avvocati e notai. La prima venne istituita nel 1831, e trae i suoi fondi dalla ritenuta del due per cento sulle paghe dei professori, e da una serata annuale che è devoluta a loro beneficio. I proventi che se ne ricavano sono destinati a continuare gli assegni a coloro che ammalano; a supplire alla diminuzione delle paghe nel caso che, per età o per malattia, siano passati da un posto di maggiore ad un posto di minore importanza; ad accordare assegni di quiescenza a quelli che divengono affatto inetti al servigio; a somministrare soccorsi a coloro che sono colpiti da straordinarie disgrazie, oppure alle loro vedove. Sulla fine del 1846, questa pia istituzione contava un capitale di poco superiore a undici mila lire (11, 292 ). La pia unione medico-chirurgico-farmaceutica ha per iscopo di corrispondere giornalmente un sussidio pecuniario ai soci ammalati o bisognosi, e fu istituita nel 1836. Gli aggregati ascendono a circa cento cinquanta, devono essere domiciliati in Venezia, e pagare la contribuzione fissa determinata. Adempiendo a questo obbligo hanno diritto a ricevere i sussidi (due lire ogni giorno) per il corso di tre mesi, e questo periodo può prolungarsi dalla società o dulia presidenza in alcuni casi speciali, meritevoli di particolare considerazione. La società è rappresentata da tre presidenti, un vice presidente ed un cancelliere. La pia unione tra gli avvocati e notai della città e provincia di Venezia, ha per iscopo di soccorrere gli aggregati non solo, ma anche le famiglie, e, nel^caso di morte, le vedove ed i figli. Si contribuì fino al presente spontaneamente dagli avvocati trentasei lire all’anno ; ma verrà 1’ associazione fra breve regolarmente istituita, essendo stati approvati gli statuti dalla superiore autorità. Anche i cappellai hanno 1’ abitudine di soccorrersi vicendevolmente in caso di bisogno, e pensano di ordinarsi in regolare associazione; come pure i lavoranti nella fabbrica dei tabacchi; i quali esempi sarebbero degni venissero imitati da tutti quegli industrianti che più agevolmente potrebbero unirsi per ottenere uno scopo che è della maggior importanza, sì morale, come economica. Finora furono discorse quelle istituzioni che hanno un carattere più o meno preventivo rispettivamente alla miseria ; adesso rimane a dirsi di