569 «£>• Fratlanto, ridotta in ultimo la quota di saltato attribuito alle otto attuali provincie venete, in milanesi scudi 86,745,794: 55 1’ imposta a favore dell’ erario, che d’anno in anno viene determinata con apposita sovrana risoluzione e che dal 1825 in avanti venne confermata nelle stesse misure, ammontò nel 1845 pel complesso di dette provincie ad austriache lire 15,977,011 : 50. Che se per la precisione di simile dato non già approssimativo, ma di fatto, vuoisi aggiungere la somma di lire 1222 : 91 applicata alla frazione di Pampiro staccata dal Mantovano ( provincia di Lombardia ) ed aggregata appunto nel 1845, collo sentalo di milanesi scudi 6659,5 : 2 al comune di Sorgà, provincia di Verona, si avrà che T imposte a favore del R. tesoro esatte in detto anno ammontarono nelle provincie venete sopra scudi 86,750,454 : 27 ad austriache lire 15,978,254 : 41. Giova inoltre avvertire che siccome 1’ erario ritiene a suo carico il quoto d’ imposte incombente alli fondi perenti a pregiudizio dei privali ed occupali in opere pubbliche di strade e fiumi regi, e siccome in detto anno la cifra a ciò relativa ascese in complesso a scudi 281,404:11, e la quota d’imposta a lire 57,850,78, così in realtà l’imposta erariale pagante a carico delli censiti fu soltanto di lire 15,926,405: 63 pagabile in quattro rate. Dove non è stabilito 1’ estimo stabile sul prodotto del-l’imposta cadente a suo favore 1’ erario compensa ai censiti una parte del carico ogni qual volta accade loro di perdere una porzione della rendila dell’anno in causa d’infortuni elementari. Abolito il contributo delle professioni liberali che sotto l’italico governo pagavano i forensi, ingegneri, architetti o periti d’ ogni genere, notaj, medici, chirurghi e farmacisti, fu ritenuto ed è in vigore ( per 3/4 a favore del tesoro e per y4 ai comuni ) quello sulle arti e commercio, nonché il quoto fisso di austriache lire 5 : 60 per ogni collettabile a titolo di tassa personale che si paga all’ erario stesso nelle comuni non murate da tutti i maschi non minori degli anni 14, nè maggiori dei 60. Da quest’ultima lassa vanno però esenti coloro che non avendo altri mezzi di sussistenza sono nel tempo stesso per una infermità abituale incapaci con qualunque vol. il. 47