<&«■ 510 sabile un certificalo rilasciato da qualunque consolato di polenze cristiane residente nel porto turco, dal cui circondario sia partito il bastimento, dovendo altrimenti subire la contumacia di un giorno di più secondo i periodi rispettivamente determinali. 25. La pratica nei casi di patente bruita si accorda nella mattina del giorno successivo a quello in cui è terminata la contumacia, e in tutti gli altri casi, alle ore dieci antimeridiane del giorno in cui la contumacia ha il suo termine. Le riserve poi di sette o di cinque giorni si calcolano inclusivamente, e quindi la pratica viene conceduta al finire del settimo giorno. Alle merci sbarcate per lo spurgo nei lazzaretti, la pratica ha luogo nel giorno successivo a quello in cui è terminata la contumacia, dovendo esse subire per intero il prescritto periodo della contumacia. 26. Nelle infrazioni e contravvenzioni alle leggi ed ordinanze di sanità marittima, anche per falsità e mala fede nei costituti e rapporti, ed in qualsisia trasgressione delle prescrizioni disciplinali, tanto pei navigli, quanto per le persone e robe attinenti ai medesimi, si applicano direttamente dal magistrato, ovvero dai competenti tribunali, giusta le determinate circostanze, le diverse penalità stabilite dalle relative disposizioni, cioè nelle trasgressioni pili pericolose in tempo di peste, la procedura col giudizio statario e pena di morte colla fucilazione, e nelle trasgressioni meno pericolose, ma tuttavia gravi, la procedura ordinaria con pena del carcere duro da uno fino a venti anni, secondo la differenza e gradazione della delinquenza (Sovrana Pat. 21 maggio i8o5, editto del Magistr. 18 genn. 1806, Not. Gov. 5 maggio i834* n.° j52G8), ed in tutti gli altri casi a giudizio del magistrato un trattamento più severo di contumacia, una temporanea sospensione di libera pratica, la confiscazione del naviglio, l'arresto da uno a otto giorni, e multe ad arbitrio (§. 3 del Reg. 1764; §. 147-» P* H del Cod. pen.; decreto 22 giugno 1843-n.° 22225 ; :c2 luglio dello slesso anno, 11.0 26533; 25 genn. i844-> n*° 1242 e 3o luglio 1845, n.° 25826).