o 327 persona col titolo di Magistrato (dee. 7 febb.), ridotto poi collegiale (dee. 7 die. 1807, e 14 febb. 1808), c composto di un presidente, il podestà di Venezia, di un vice-presidente, di due membri fissi, di due supplenti e del capitanio del porto, con dipendenza esclusiva dal ministero dell’interno, lasciati in vigore i regolamenti eh’ erano in osservanza per l’addietro, e subordinati al magistrato medesimo tutti gli uffici di sanità marittima dall’ Istria al Tronto. Sparito il regno d’Italia, e ritornata l’Austriaca dominazione nei dipartimenti veneti, fu mantenuta per qualche anno la egual forma del Magistrato, facendo peri) cessare la presidenza del podestà, e sostituendovi un presidente speciale. Ma nel 1824, per introdurre una maggiore sollecitudine e più evidente regolarità nell’ amministrazione e nelle operazioni della sanità marittima in tutti i litorali della monarchia austriaca, fu ordinato che a Trieste fosse inslituito un Magistrato centrale per quegli oggetti nei quali accadesse od occorresse concertare e statuire la necessaria uniformità di disposizioni relativamente alla sanità marittima nel territorio veneto, nell Istria e nella Dalmazia, di modo che anche questo Magistrato, il quale ora trovasi limitato ad un preside con esclusiva responsabilità, assistito però da un primo aggiunto incaricato di farne le veci in caso d’impedimento o di assenza, e da un medico col grado di secondo aggiunto per le visite degli arrivi e delle contumacie e per pareri negli oggetti medici, senza essere inferiore a quello di Trieste deve corrispondere col medesimo per tutte le emergenze straordinarie, dipendendo unicamente da questo Governo riguardo a lutti i provvedimenti straordinari che convenisse di adottare, ed attenendosi alle massime e prescrizioni vigenti in tutte quelle sopravvenienze per le quali non sorgesse il bisogno d’invocare alcuna supcriore deliberazione. Sono pertanto comuni a questi porti, come a tutto il litorale marittimo dell’ impero, le leggi e norme generali concernenti l’ammissione delle provenienze marittime, le contumacie dei legni, delle persone, dei generi e merci suscettibili ossia suscettivi o capaci di ricevere e trasmettere il contagio, e parimente i rispettivi periodi