506 «í=> sicuro. Perciò tornava desideratissimo che questa restrizione venisse tolta, e che, ogni qualvolta alcuna industria meritasse considerazione, potesse essere ammessa alla medesima misura. Questo voto fu adempiuto nel 1838, quando S. M., essendo a Venezia, concesse che venissero dichiarate sciolte le fabbriche alle quali era accordato il privilegio d’introdurre nell’ interno le loro manifatture con un dazio di favore dal vincolo cui erano soggette di tempo e di quantità determinata, accordando le stesse facilitazioni anche alle fabbriche in seguito erette, le quali però prima avessero 1’ assenso delle autorità finanziarie. Ma siccome tali agevolezze potevano favorire l’introduzione dei prodotti esteri, sotto sembianza che fossero veneti, così, a togliere questo inconveniente che avrebbe alterate le condizioni della produzione che volevansi mantenute, si prescrisse, che tutte le fabbriche privilegiate fossero soggette ad una commissione di sorveglianza, la quale mantenesse 1’ efficacia delle norme stabilite. Questa commissione, resa permanente, si compone di tre membri che rappresentano gl’ interessi che vengono retti da queste misure, cioè da un impiegato della finanza, da un incaricato del comune di Venezia, o di Murano, e, per ultimo, da un incaricato delle industrie. Essa sorveglia, dietro le norme che a ciò furono stimate più opportune, onde si mantengano in pieno vigore le condizioni sotto le quali i prodotti veneti privilegiati sono ammessi al trattamento daziario di favore, e certifica la rispettiva produzione delle fabbriche ed officine. Il complessivo valore dei prodotti veneti privilegiati, i quali non consistono in una modificazione delle materie prime derivanti dal territorio circostante, venne calcolato dal 4831, cioè dall’ anno immediatamente susseguente al porto franco fino al presente. Il computo abbraccia le produzioni nelle quali sono adoperate materie prime estere, che introdotte nella monarchia dovrebbero subire un dazio, e non vennero compresi neppure il sapone e lo zucchero, il di cui valore è rilevante, per la ragione che non si considerano come un’ eccezione speciale a Venezia, ma che è concessa a tutti i porti franchi della monarchia. Ecco i valori di questi veneti prodotti, quali appariscono dai registri delle dogane :