-<5o 52 <&>■ far parte dei ridotti dei nobili. Non doveano appartenere ad altro uffizio,nè a magistratura. Senza assenso del senato non potevano disporre del pubblico patrimonio, nè rispondere agli ambasciatori o nunzi delle città suddite, nè distribuire cariche, nè uffizi in città, nè fuori, nè interpretare le leggi del M. C. Quando quattro consiglieri non erano della medesima opinione, la decisione dell’affare veniva rassegnata al pien collegio, o al senato, . o al M. C. Non potendo essi giudicare per motivi legali, sostituivansi dei capi di XL al criminale, degli avvogadori del comune e degli auditori delle sentenze, ec. Quantunque i consiglieri fossero d’eguale podestà, tuttavia, per la qualità degli uffìzi che esercitavano, i sei dei sestieri si dicevano superiori, ed i tre capi dei quaranta, inferiori. COLLEGIO DE1 SAVI. '— Il collegio comprendeva i savi grandi, o del consiglio dei pregadi, i savi di terraferma ed i savi agli ordini : sei erano i primi, e cinque per ciascuno gli altri. Questi 16 nobili cittadini venivano scelti da qualunque magistratura, eccettochè da quelle dei procuratori di san Marco, degli avvogadori, degli auditori, dei provveditori alle biade, che si rispettavano per l’importanza dei loro carichi, e poi venivano eletti in senato. In tal modo nel i43o si formò il collegio ordinario e permanente, e sì vantaggioso al veneziano governo. Dicevansi savi, perchè volgarmente credevasi, che fossero a preferenza degli altri forniti di maggiore sapienza. I savii agli ordini, eh1 erano giovani cittadini e cominciavano da questa carica la carriera politica, aveano cura di far eseguire gli ordini stessi, ed attendevano alle cose marittime dell’arsenale, dei navigli, delle mercanzie e mercanti sopra le isole di Candia, Corfù, Dalmazia, Albania, Romania ed altri luoghi di mare, e riferivano queste materie al senato, e perciò erano anco chiamati ordine delle navio savi di mare. Intervenivano al senato, ma non aveano suffragio deliberativo. I savii di terraferma attendevano alle faccende di guerra e di pace appartenenti al dominio terrestre. Questi savi aveano cinque uffizi detti: i.° Savio alla scrittura, o ministro di guerra. 2.0 Savio alle ordinanze, o ai ruoli militari di villici per riserva. 3.° Savio cassiere, o ministro delle finanze. 4.0 Savio ai da mo, cioè alle deliberazioni che si doveano sollecitamente spedire. 5.° Savio ai cerimoniali, avente l’uffizio di ricevere i principi e ministri stranieri. I savi grandi o del consiglio del senato, che sovra gli altri godevano di riputazione, procuravano gli uni e gli altri uffizi sì nella città di Venezia, che nelle provincie. L’uffizio, in una parola, di questi savi, era quello di proconsultori della repubblica. Il decreto dei pregadi del i44°? dichiara che’doveano trattare de omnibus et singulis e riferire a lui. Potevano talvolta sospendere le deliberazioni del senato, ma col dovere di dichiarare le ragioni nella prossima adunanza dello stesso. Era ai savi proibito aver comunicazione con ministri stranieri sotto pene severe, ed introdurre senza licenza della signoria persone in collegio. Ecco il perchè le suppliche delle persone private, o delle comunità, si drizzavano alla signoria e non al corpo dei savi. Questi ancora dovevano tener secreti gli affari di tutto il dominio, ed avevano l’incombenza di spedire lettere, ducali e decreti del senato. PIEN COLLEGIO.— Furono ventisei le persone componenti questo illustre consesso, cioè i sedici savi del collegio ed i dieci membri della signoria. Ignota è l’epoca della unione di questi due corpi in un solo. Ampie erano le sue giurisdizioni. Diremo le principali. Fu offizio di lui conoscere e maturare gli affari prima di presentarli ai pregadi, decidere