281 giurisdizionale di quelli. Se nell’ erigere una chiesa o un monastero (come fu il caso di quelli di S. Ilario, di S. Zaccaria, di S. Stefano di Aitino) il collatore li sottraeva totalmente o parzialmente (elezione, consacrazione, diritti patrimoniali, oneri decimali, giurisdizione sinodale ecc.) all’ autorità del rispettivo ordinario (vescovo e metropolita), ciò derivava da una facoltà riconosciuta a qualunque istitutore di fondazioni religiose, senza modificare i rapporti di diritto intercedenti fra stato e chiesa (1). Nè la indubbia competenza del placito ducale, al quale partecipavano gli alti dignitari ecclesiastici come elementi costitutivi, in materia criminale e civile e sopratutto patrimoniale, relativa a persone ecclesiastiche, modificava il rapporto tra potere ecclesiastico e quello civile. La giurisdizione spirituale del primo non era sottoposta a controllo dell’altro. Ove si manifestassero conflitti di competenza o fra loro interferissero, le disarmonie conseguenti traevano origine da motivi e cause politiche, che assumevano aspetto di atti arbitrari, non da presupposti di diritto. 4. — A contatto del quotidiano esercizio la rigidità dello schema giuridico era di necessità temperata con adattamenti non sempre scevri da contrasti. L’autorità ducale, per quanto estranea alla giurisdizione degli ordinari ecclesiastici, non poteva disinteressarsi dell’ influsso politico del clero, e lasciar trascorrere senza controllo la scelta dei titolari, anche se ad essa non poteva nè doveva direttamente partecipare. L’assenza di un intervento legale non implicava disinteresse o rinuncia a esercitare l’alto controllo, se non altro per tutela dell’ ordine pubblico. In queste occasioni non era difficile potessero sorgere incidenti, suscettibili di produrre seri attriti. L’episodio occorso nell’ 876 per la nomina del vescovo di Tor-cello, Domenico, degenerato in una grossa crisi fra il ducato veneziano e la chiesa di Roma, metteva a nudo le occulte incongruenze, che dominavano nei rapporti ecclesiastico-civili, in seno al territorio (1) Cfr. Rossi, Studi di storia politico-ecclesiaslica cit., p. 16 sgg. ; Besta, Un sigillo cit., p. 308 sgg. ; Lazzahini, Un privilegio cit., p. 981 (= « Scritti », p. 139). In generale però si è preferito cogliere i riflessi politici dei rapporti fra stato e chiesa piuttosto che precisare la loro natura.