<3o 53 quelle materie, che venivano dal senato a lui delegate. Dare udienza agli ambasciatori stranieri, ai nunzi delle città dello Stato, ed anche ai privati. Accoglieva i rettori patrizi ritornati alla città, i vescovi, i prelati, i preposti ecclesiastici, sì secolari che regolari destinati a visitar monasteri od altre chiese. Nominava cittadini non nobili alle cariche maggiori militari nel dominio ; in fine, qualunque grazia o privilegio domandato al principe era presentato al pien collegio prima che fosse dal senato conceduto. Avea diritto anche in materie economiche, giudiziali, ecclesiastiche. Deliberava i dazi e le gabelle dello Stato, e li faceva custodire da offiziali da lui nominati. Decideva le questioni intorno i privilegi dati dalla repubblica alle città, eccetto che quelli di prima dedizione, che appartenevano al consiglio dei dieci. Scioglieva le questioni che insorgevano sopra i dazi con gli appaltatori, e quelle col pubblico erario ; e finalmente, fra le sue cure più gelose doveva vedere le carte portate da luoghi stranieri, che trattavano di persone e cose di chiesa. Il collegio ragunavasi ogni giorno; nè tale consideravasi se non era composto almeno di quattro consiglieri, due capi dei XL, tre savi del consiglio e tre di terraferma. I membri duravano in carica sei mesi. MAGISTRATURE ED UFFIZI. CLASSE I. — CULTO. ESECUTORI CONTRO LA BESTEMMIA. — Magistrato instituito nel 1537. Era composto (li tre cittadini eletti dal senato, e le sue sentenze appellavansi al consiglio dei dieci. A Ini spettava frenare e punire i bestemmiatori, i profanatori dei luoghi sacri, i defloratori delle vergini sedotte con promesse di matrimonio, le femmine di mal aliare, e gli offensori dei nobili. Era ancora suo attributo vegliare la stampa dei libri, la disciplina, la quiete della città, tener nota dei forestieri che giungevano in Venezia, e degli ebrei, e delle scommesse delle elezioni che si facevano nel M. C., l’elezione dei due capi di contrada nella dominante, che ancora è in uso, il delitto di turpe commercio d’un cristiano con un’ebrea, i matrimoni dei greci coi latini, e finalmente le sceniche rappresentazioni, perchè non entrassero fatti di sacra storia e cose contrarie alla religione ed ai costumi. SAVI ALE’ERESIA. — Erano tre savi che intervenivano all’ offizio della s. inquisizione di Venezia, composto del nunzio apostolico, del patriarca, del padre inquisitore domenicano per impedire l’eresia e punirne i colpevoli. Ecco come la repubblica combinava mirabilmente i diritti sovrani con quelli della Chiesa. PROVVEDITORI ED AGGIUNTI SOPRA I MONASTERI. — Questo magistrato composto di tre nobili scelti dal corpo del consiglio dei dieci, e nel corso de’ tempi dal senato, avea l’uffizio di provvedere sì alle persone, che ai beni de’monasteri, nèpotevasi o amministrare, o disporre cosa che non fosse approvata dalla detta magistratura. Questa instituzione, ch’ebbe origine nel secolo XVI, fu sommamente lodata dal papa Leone X. 11 senato avea 1’ autorità suprema nelle cose civili, il consiglio dei dieci nelle criminali.