<3o- 49 «£>• SENATO o CONSIGLIO DEI PREGADI. — Uno dei corpi principali e più importanti della repubblica. Lo componevano i nobili più assennati e degni di stima. Portava il nome dipregadi (pregati), poiché è fama che negli antichi tempi non essendo pella adunanza del consiglio stabiliti nè giorni, nè qualità e numero determinato di cittadini, a piacere del doge venivano pregati ad intervenire, solamente quelli che riputava i più atti agli ailari. Ma nel secolo XIII, scemata 1’ autorità ducale, e meglio ordinato questo consesso, ad imitazione dei Romani, prese il titolo di senato, senza togliere quello di pregadi, che fu in ogni tempo conservato. Per decreto del maggior consiglio nel 1229 si compose di 60 nobili, e di altri Co della giunta nel 1435. Di molti altri membri s1 accrebbe nel correre de’secoli, in guisa che numeravansi circa 3oo, de’quali, meno 53, tutti davano voto deliberativo. Venivano eletti annualmente dal maggior consiglio e scelti dalle più cospicue magistrature, o confermali i vecchi, o a questi altri di nuovo sostituiti. Restò così il senato in ogni tempo permanente. Grande, ma varia fu la sua autorità. Nella civile polizia aveva somma influenza ; i suoi decreti erano leggi della repubblica, come quelle del maggior consiglio. Era desso 1’ anima del commercio. A renderlo floridissimo nominava ambasciatori a’ principi esteri, spediva legni mercantili, proteggeva con tutto 1’ amore la navigazione. Dava commissioni a’ castellani, a1 consiglieri delle piazze forti e mercantili. Trattava di guerra e di pace, di materie politiche, di pubbliche entrate, e di altri affari della maggiore importanza. Le sue deliberazioni non potevano essere intromesse se non a sè medesimo, ed i savi del collegio, che avevano il potere di ragunare il senato, non riferivano le cose che a lui solo. Era in somma l1 anima del governo. Il suo archivio è preziosissimo. CONSIGLIO DEI DIECI. — Dello spirito di questo tremendo decemvirato si fece parola nella storia civile e politica di Venezia. Diremo ora solamente alcuna cosa della sua instituzione, delle sue riforme, de’ suoi diritti. La celebre congiura di Bajamonte Tiepolo, e la funesta guerra contro i Ferraresi, furono i precipui motivi pei quali il maggior consiglio creò il corpo dei dieci nel 131 o, e di cui fu al doge con i suoi consiglieri data la presidenza. Fu l’instituzione del consesso confermata perpetuamente nel i335 col semplice titolo dei dieci. Ma nel i355, che fu 1’epoca della congiura di Marin Faliero, si aggiunsero al corpo altri 20 nobili cittadini scelti dal maggior consiglio e dal senato, ed allora fu chiamato Consiglio di X con zonta, la quale nel secolo XV si restrinse a soli quindici membri, e nel secolo XVI fu affatto abolita. Nel correre de’ tempi fu la sua autorità più o meno ampia. Le riforme e correzioni fatte dal M. C. negli anni 1458, i582, 1628, 1762, liberarono lo Stato dal pericolo d’una oligarchia, col segnare moderate misure e giusti termini al suo potere. Che se precedentemente alla riforma del 1628 attendeva quasi ad ogni ramo amministrativo, poscia le sue attribuzioni non si estesero se non alle materie dei nove decreti seguenti, notali da Marco Ferro nel suo Dizionario del diritto comune e veneto, u Primieramente fu stabilito che il consiglio dei dieci rivocare non possa le leggi del maggior consiglio, nè far dichiarazioni o ampliazioni nelle materie ad esso non applicate, e furono esclusi dal medesimo consesso i congiunti strettamente di sangue, e quelli della famiglia del doge vivente, non che dal carico di consiglieri, che si cacciassero coi figliuoli del doge medesimo. — Il secondo decreto ristrinse le grazie anche dei salvocondotti, ad eccezione dei casi di Stato, come gravi e secreti, egualmente che di quelli atroci per ¡scoprirne i rei, rimettendo il di più al senato. Il terzo decreto limitò le grazie per la liberazione dei banditi e dei relegati. Col quarto si stabilì, che tutto 1’ appartenente alla giustizia distributiva voi. i. g