62 notissimi, e molte pagine si possono scrivere in loro lode senza essere nè vili, nè adulatori. Ne si creda, che l’uffizio dei riformatori fosse ristretto alla sola università. Imperocché attentamente vegghiavano alla stampa dei libri, e al contenuto perchè non fossero d’inciampo alla virtù e stimolo alla scostumatezza. Chi non era nell1 arte matricolato, chi non manifestava il nome dell1 autore, chi volea riprodurre o opere inedite, o in altro Stato darle alla luce, chi non avea o concessione o privilegio, era soggetto alla censura di questo magistrato. A lui spettavano le cattedre e le scuole pubbliche e private instituite in Venezia e nello Stato, eccettochè quelle dei seminarii soggette ai vescovi ed il collegio militare di Verona dipendente dal savio alla scrittura. A lui il governo dell1 accademie letterarie, di belle lettere ed arti, dell1 accademia dei nobili alla Giu-decca, delle biblioteche, delle gallerie, dei musei, della conservazione dei manoscritti, dei codici i più preziosi, e dei pezzi i più celebri di pittura, scultura ed architettura. Ed oltre a ciò erano a lui subordinati i bibliotecari di San Marco e di Padova, i lavori dell1 istoriografo pubblico, la pubblica lettura del jus veneto aperta nella pubblica libreria di Venezia. In una parola, ai riformatori veniva raccomandato tutto quanto apparteneva a'studii, a letteratura, ad educazione. 11 senato od il consiglio dei dieci, uditi i riformatori, punivano i trasgressori delle leggi. CLASSE VI. — POLITICA. PROVVEDITORE E SOPRAINTENDENTE ALLA CAMERA DEI CONFINI. — Frale gelose cose custodite dai principi è quella dei confini che distinguono il proprio dominio da quello degli altri. A tale fine un provveditor sopraintendente venne instituito in Venezia nel 1676. Era questo magistrato Punico che avesse un carico veramente politico per le relazioni colle potenze limitrofe e colle poste straniere. 11 sopraintendere alla camera dei confini, il vedere e regolare le scritture, l’esaminare le controversie, i disegni delle fortezze e dei luoghi, il farsi rendere conto dei confini delle città di terraferma erano cose tutte di sua ordinaria autorità. 1 nobili e segretari non potevano sortire dal dominio senza ottenere licenza. Le operazioni tutte rassegnavansi al senato, che ne avea il supremo potere. Ciascuna città di terraferma contava provveditori propri eletti dal collegio. La cancelleria segreta, sezione X, contiene, come vedremo, l1 archivio di questa magistratura. CLASSE VII. — MILIZIA. PAGATORI ARMAMENTO. —Uffizio principale che amministrava economicamente l1 armata, e la pagava. PROVVEDITORI ALL1 ARMAR. — Davano gli ordini per provvedere le cose necessarie all1 armare delle galere e delle navi, tenevano i registri degli uffiziali di marina, dei marinai e degli altri impiegati. Consegnavano ai capitani i legni da guerra, e gli altri generi di pubblica ragione ed oggetti militari. PATRONI, PROVVEDITORI, INQUISITORI ALL1 ARSENAL. — Erano questi tre uffizi distinti e scelti per l1 amministrazione, l1 ordine, la disciplina dell1 arsenale di