233 Il rapporto era diretto, ed una curia ducale con la rispettiva gerarchia non esisteva (1). Il palatium, come sede di governo, nel senso giuridico della parola, ebbe principio solo con il duca Agnello, che lo costruì, nell’ambito delle sue proprietà con annessa basilica e poi anche cappella (2). Era ima proprietà privata, destinato a ospitare i diretti eredi del duca dopo la sua morte, ma era anche proprietà pubblica, costituendo intorno ad essa un nucleo patrimoniale, dalla cappella ducale alla basilica di S. Marco, inscindibile dalle funzioni pubbliche del duca e a queste strettamente legato oltre la sua vita fìsica. Sottoposti ai poteri ducali, stavano invece due ordini amministrativi, l’uno direttamente dipendente dal duca, l’altro indirettamente subordinato, quali espressioni delle due forme di amministrazione periferica : quella governativa, che aveva i suoi organi esecutivi nei gastaldi o nei missi del palatium (3) ; quella locale, gestita dai tribuni (4). Ai gastaldi e ai missi, come un tempo agli ufficiali bizantini, competeva l’esperimento ordinario e straordinario dei diritti ducali nei singoli distretti, applicare angarie, esigere contributi militari, riscuotere exenia, tutti i diritti fiscali, i gravami reali e personali, le obbligazioni competenti al palatium. Ai tribuni, come in precedenza, era riservato il governo della vita locale. Tribuni erano disseminati per tutte le isole, avevano il controllo delle attività economiche e (1) Cfr. Mayer, Die ital. Verfassung. cit., II, 143 sgg., 147 sg. Non esisteva, come ho detto, nè una cappella ducale, avanti la fondazione del duca Giustiniano (Iohan. Diac., Chroniam cit., p. 110), nè un primicerio di questa. L’allusione a essa è stata erroneamente ricavata, identificandola arbitrariamente con S. Teodoro, dalla presunta denominazione del notaio Dimittrio, presbiter capette nostre primicerius notarius, del placito dell’819, che è tardiva interpolazione di copia contaminata. L’esemplare prossimo all’o-riginale permette di rettificare il testo ed espungere le interpolazioni, e sopratutto l’allusione alla eapella e al relativo primicerio (cfr. Documenti cit., I, 74). (2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 106, e testamento di Giustiniano (Gloria, Cod. dipi, pad., I, 6 sgg. ; Documenti cit., I, 72 sgg.). (3) Placito dell’ 819 e testamento di Giustiniano (Gloria, Cod. dipi, pad., I, 6 sg. 12 sgg., ; Documenti cit., I, 72 sgg., 93 sgg.). (4) Cfr. le sottoscrizioni nei documenti dell’819, dell’829 e dell’853 (Gloria, Cod. cit., I, 6 sgg., 12 sgg., 22 ; Documenti cit., I, 72 sgg., 93 sgg., 114 sgg.), e le notizie neM'Origo cit., pag. 57, 156 sgg., 167 sgg., 172 sg. ; cfr. Lenel Die Entstehung cit., p. 115 sgg.; Mayer, Die ital. Verfassung. cit., p. 134 sgg.