318 zioni dei testi. Il censo annuo di L. 25 pavesi, richiesto ai Veneziani al tempo di re Berengario, era onere strettamente fiscale, a titolo di ricognizione del diritto di uso esercitato sopra la terra ferma, o, se si voglia, dei benefici di traffico concessi ai Veneziani nel regno (1). Non si può però parlare di ampia immunità giurisdizionale in favore dei sudditi veneti dimoranti nel regno, quale sembra far capolino nel diploma dell’imperatore Guido del 20 giugno 891 (2). Essa forse figurava tra le domande avanzate dal governo ducale : ma il sovrano italico solo parzialmente aderiva ai desideri espressi. Meglio precisava la procedura da applicarsi nelle contestazioni relative alle proprietà veneziane giacenti nel regno, secondo le norme del patto, e accordava al duca la podestà di perseguire propri sudditi, trasferiti nel regno, per inosservanza delle leggi patrie, senza opposizione o intervento di regnicoli. I lineamenti generali degli antichi privilegi in conseguenza di questi ritocchi non subirono apprezzabile mutamento. Lo spirito e la lettera dei capitoli lotariani erano ribaditi e rafforzati, in guisa che la stabilità dei tradizionali rapporti politico-giuridici tra il ducato e il regno non era indebolita. D’altronde, appena richiesto, a non molta distanza di tempo, il governo orientale onorava il duca dell’alto e ormai consuetudinario titolo di protospatario imperiale, che implicitamente assicurava il beneficio della benevolenza e della protezione bizantina. In tal modo era in giusta misura garantito l’esercizio dei maggiori interessi nelle sfere più vitali dell’espansione veneziana. Lo stimolo di nuove conquiste si attenuava. L’ostilità slava pareva aver dimesso lo spirito offensivo, che turbava il pacifico normale sviluppo dei traffici. La reciproca tolleranza, se non amicizia, consentiva lo svolgimento di una metodica attività di scambio e di penetrazione : l’ardore bellico cedeva il posto alle iniziative del laborioso mercante, fino a che però non sopravvenisse sinistro assalto nemico. (1) Cfr. Fanta, Die Verträge cit., p. 69 sg.; Cessi, Dal factum Lotharii cit., p. 15 sgg. ; Problemi monetari cit. p. IX sgg. (2) Cessi, Dal pactum cit. p. 19 sgg.