IV. DELLE MAGISTRATURE VENETE. A-bbiamo in questa opera dato luogo alle Magistrature Venete per molte ragioni. E certo che non potrassi mai intendere una lingua qualunque, se prima non si apprendono le parole di cui si compone. E poiché le parole altro non sono che i segni pei quali si manifestano le idee, queste necessariamente riesciranno oscure, se ignoriamo il valore de’ simboli che le rappresentano. Che fruito potrebbe lo studioso ritrarre, per esempio, dalla geografia, se de’ suoi termini ignaro, non sa distinguere il significato d’un nome da quello dell’ altro, e dà ad un monte quello eli’ è proprio di un castello ? E come senza avere sott’occhio la carta geografica conoscere la posizione dei luoghi, il corso dei fiumi, i confini dei paesi i In simile guisa senza lo studio delle magistrature crediamo impossibile acquistare cognizioni esatte delle yenete cose. Questa verità ci pose dinanzi agli occhi il dovere di usare tutta la possibile diligenza per fare che questo scritto, se non può per l’arduo argomento essere dilettevole, sia almeno vantaggioso ai forestieri, che delle magistrature del governo repubblicano non fossero bene informati. Che se fra gli stessi Veneziani pochi sono che presentemente conoscano il significato dei nomi di alcuni uffizi, come di cattaver, piovego, rnesseteria, cazude, ternaria, ec., che dire dovremmo degli stranieri? I nomi Consiglio, Collegio, Senato, Inquisitore, ec., sono appieno conosciuti da tutti i popoli civili, ma non da tutti si sanno le attribuzioni di cui erano questi consessi forniti. Per il che colla scorta di dotti scrittori, e delle carte de’ pubblici archivi, abbiamo compilato un lavoro, che in sé medesimo puossi giudicare di poco conto, ma si rende importantissimo qualora si consideri, che non solo tende a mettere in piena luce la storia civile e politica di Venezia, ma altresì a dare lume al discorso degli archivi stessi, per l’intelligenza dei quali è tanto necessario lo studio delle magistrature, quant’ è quello dell’ atlante pella geografia. Ed affinchè a questo divisamento chiaramente corrisponda l’ordine della composizione, nè sembri che il leggitore venga introdotto in un labirinto ili folta boscaglia, da cui confuso ed imbarazzato non trovi modo all’uscita, abbiamo separato cosa da cosa, dividendo i membri componenti il corpo della repubblica in otto articoli, e le magistrature in XII classi, sottoponendo a ciascuna i magistrati che trattavano la materia accennata nelle classi medesime. Ma poiché nel veneto governo molte magistrature erano incaricate di varie faccende eterogenee ed a più classi appartenenti,