-c3» 54 ■»£>■ DEPUTATI ED AGGIUNTI AD PIJS CAUSAS AL COLLEGIO DEI X SAVI SOPRA LE DECIME. —■ Aveano l’incarico di attendere e sopravvegghiarealla incame-razione dei beni dei monasteri soppressi, ed al modo di disporli nel termine di due anni cominciati dal giorno dell’acquisto. Fu instituito dal senato nel 1766. Gli statuti e le regole della disciplina delle pubbliche scuole, che si pubblicarono nel 17741 fi* opera di questo magistrato. INQUISITORE AL SANTO UFFIZIO. — Era questi il p. inquisitore ecclesiastico domenicano. ( V. SAVI ALL’ ERESIA. ) CLASSE II. — POLIZIA. SAVI ED ESECUTORI, E COLLEGIO ALLE ACQUE. — La cura delle acque spettava un tempo al consiglio dei dieci, ed anche al senato. Nel i5oi si creò un magistrato di tre savi presi dal corpo dei pregadi, e nel i5o5 un collegio che giunse al numero di 75, tratti dalle più solenni magistrature. Da questo erano esclusi i nobili che non aveano beni 0 poderi nella laguna. Nel 1542 si elesse un pubblico matematico ad informare a voce ed in iscritto i provvedimenti necessari della laguna, dei liti, dei canali, dei fossi, dei fiumi col mezzo d’ingegneri, o periti pratici, che portavano il titolo di proti e vice proti. Vegghiava il magistrato,1 perchè non fossero iidotti a coltura i luoghi boschivi senza licenza, ed avea 1’ autorità di vendere con titolo pubblico terreni nelle alluvioni del Po e del Piave, e di rilasciare le stampe dette di taglio, colle quali si accompagnavano le lettere delle corti, e si spedivano ai reggimenti ; erano in fine giudici delle differenze che nascevano tra gli Schiavoni per le stazioni sulla riva, che in Venezia prese da loro il nome. AGGIUNTO INQUISITOR ALLE ACQUE.—• Questo magistrato, instituito nel 174^, avea quelle attribuzioni, che già appartenevano ai savi ed esecutori alle acque, ed inoltre avea l’incarico di esigere il cinque per cento sopra 1’ eredità a benefizio della laguna. AVVOGARIA DI COMUN ED ARALDICA. — Gli avvogadorihanno un’origine antichissima e precedente alla riforma del maggior consiglio del 1297. E perchè, avvocati e giudici del fisco eh’ erano, custodivano e difendevano i diritti comunali, ebbero il nome di avvogadori di cornuti, che si assomigliavano ai tribuni della plebe nella romana repubblica. Giudicavano sommariamente delle ingiurie, offese, piccoli delitti, e nei gravi erano 1 pubblici accusatori. Vacante il dogado, insieme coi signori di notte al civil supplivano per tutti i magistrati, ed ancora alloraquando mancava negli uffizii qualche impiegato. Era di questo magistrato il trattare le contese insorte per testamenti e per carte falsificate. Le cose criminose le sottoponeva al tribunale dei XL al criminale, e le suppliche ed i privilegi alla signoria, o al pien collegio. Da lui si dispensavano le grazie concedute dal M. C. Gli avvogadori attendevano ancora alle cose appartenenti all’ araldica, poiché presso loro si facevano le prove della nobiltà delle famiglie inscritte nel libro d’oro. Notavansi i figli nati da nobili matrimoni. Processavano le donne, a tenore di legge, che amavano maritarsi con un patrizio, e vegghiavano sulla prole della cittadinanza originaria, o nobiltà municipale, considerata eguale alla nobiltà di quelli di terraferma. E poiché nel correre de’ secoli ebbero gli avvogadori diversi incarichi, noverare ciascuno sarebbe difficile assai e contrario al nostro divisamente che è quello della brevità.