■<=$<> 56 «€>■ assoggettavansi e misure, e pesi, e prezzi, e quistioni delle stesse arti. Tre erano i magistrati e si chiamavano giustizieri. Nel 1266 s’istituirono altri tre giudici, e questa magistratura si disse giustizia nuova, e 1’ altra giustizia vecchia, ed amendue attendevano alle cose del pubblico erario, dell’ economia pubblica di polizia. La vecchia conservò le antiche attribuzioni ; la nuova ebbe cura delle taverne e venditori di vino al minuto nei magazzini, e dei pegni fatti nelle medesime. Le cause minori di ducati 5o portavansi al cattaver, le maggiori agli auditori vecchi. Nel i565 vennero dal senato scelti dal proprio corpo due provveditori sopra la giustizia vecchia, indi un terzo, e si prescrisse che a questi si appellassero le condanne intorno alle arti ed al vitto. Le arti dividevansi in mercanzia, ed erano in Venezia 26. Le manifatture erano 71, e fra queste si notavano anche i pittori, scultori, chirurghi. Le vittuarie erano 26. Tutte queste arti, in numero di n3, dipendevano dalla descritta magistratura. PROVVEDITORI E SOPRAPROVVEDITORI ALLE LEGNA E BOSCHI. — Pel-questo importante oggetto delle legna e dei boschi, un tempo di attribuzione dei dieci, e della giustizia vecchia, ebbe origine, nel i532. Questa magistratura, che poi fu interamente costituita nel 1677, nel qual anno, a tre provveditori scelti dal maggior consiglio, si aggiunsero due sopraprovveditori dal senato, a’quali appellavansi gli atti dei primi. Questo corpo, e perchè non uscissero dallo Stato le legna, e perchè la città fosse in ogni tempo ben provveduta, avea la cura sì dei boschi pubblici che dei privati, dei tagli delle piante, della divisione delle stesse, e di tutto ciò che a questa materia spettava, eccettuati i roveri per la costruzione delle navi, che apparteneva alla magistratura sopra l’arsenale. PROVVEDITORI SOPRA OSPITALI E LUOGHI PII. — Questa magistratura di tre senatori, venne nel i56i dal M. C. creata, per rivedere i testamenti lasciati a benefizio di questi instituti, per esaminare gli ordini e costituzioni loro, come fossero trattati i poveri, dispensate le rendite, vegghiate le commissarie lasciate da pii testatori nel dominio, per fondare, dotare, mantenere ospitali ed altre cose di carità. Giudice d’appellazione era il collegio dei XX savi del corpo del senato. Fatto il catastico nel 1724 di questi luoghi pii in Venezia, ve n’ erano trentatre senza contare i quattro ospitali maggiori, cioè della Pietà destinato per i bambini esposti e abbandonati, dei Mendicanti pei poveri lebbrosi, degl’incurabili per gl’infermi d’ambedue i sessi, e degli orfani derelitti. Oltre a questi v’erano le case di ricovero per vecchi e vecchie, dei Catecumeni per la conversione degli ebrei, del Soccorso per le donne di mala vita, delle Zitelle a salvezza delle pericolanti vergini, e delle Penitenti a riforma dei costumi. Tutti i sopra nominati luoghi, ad eccezione d’ alcuni, erano di jus patronato dei dogi. PROVVEDITORI ALLA PACE. — A questi si riferivano le violenze leggiere, le tenui contese ed i piccoli delitti. PROVVEDITORI E SOPRAPROVVEDITORI ALLE POMPE. — Era un collegio composto di tre provveditori e di due sopraprovveditori, instituito nel i5i4, a porre freno al lusso smoderato ed alle spese eccedenti de’ sudditi, degli uffizi, magistrature, dignità, rappresentanti, ec. Le leggi sul lusso possono anche a’ tempi nostri servire di modello per coloro che non amano l’eccidio delle proprie famiglie.