175 saldo dell’ avvenuto soddisfacimento era prevista regolare quietanza da scambiarsi fra le parti. La libertà di transito fluviale e marittimo, goduta dai rispettivi sudditi per beneficio di tacita consuetudine, fu disciplinata secondo più precisa norma, che garantiva l’esercizio consuetudinario con un impegno esplicito. Il regime giuridico e quello fiscale dei transiti fluviali e dei transiti marittimi trovarono così maggior sicurezza (1). Altri opportuni ritocchi erano introdotti, in ordine alla procedura, nell’ esercizio del diritto di pegno sopra mobili ed immobili, sopra cose ecclesiastiche e profane ; fu regolata la materia delle cauzioni, delle commende, delle garanzie fiduciarie o pigno-ratizie. Infine furono introdotte norme repressive in materia criminale per la punizione di reati di sangue (2). Più notevole dal punto di vista politico fu la parte relativa al riconoscimento dei limiti territoriali della provincia veneta e dei diritti consuetudinari d’uso goduti sopra la terraferma nell’ ambito del regno da parte degli abitanti della laguna (3). La confinazione pauliciana, quale risultava dalla largitio astol-fina, era ratificata, se non in forma esplicita, almeno implicitamente, come termine della proprietas dello Stato. Esplicitamente era invece consacrata la validità dei diritti trentennali di legnatico e di transito fluviale in territorio trevigiano da parte degli abitanti di Rialto, Olivolo, Murano, Malamocco, Albiola, Torcello ; del diritto di pascolo e di legnatico degli Equilesi nel territorio del regno oltre la linea pauliciana e fino alla riva di S. Zenone e alla fossa di Zenson ; del diritto di pascolo dei Caorlesi e dei Gradensi nel territorio friulano. Infine era prevista la reintegrazione dei Chioggiotti nei loro possessi. In tal guisa erano preservati i diritti singolari e peculiari degli abitanti delle lagune, mentre l’interesse generale della provincia e la sua integrità fisica erano garantiti indirettamente dalla tutela generale stipulata a reciproco beneficio tra i due imperi. (1) Pactum Lotharii, c. 17 (M. G. H., Capit., II, 133 ; Documenti cit., I, 105). (2) Pactum Lotharii, c. 21, 22, 23, 20, 18 (M. G. H., Capit., II, 133 ; Documenti cit., I, 105 sg.). (3) Pactum Lotharii, c. 24, 25, 28, 29, 30, 32 (M. G. H., II, 134 ; Documenti cit., I, 106 sgg.).